tolto: h) utilizzo da parte dell'Amministrazione della difesa della quota parte delle risorse ad essa complessivamente derivanti ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, quale garanzia del pagamento dei corrispettivi relativi ad alloggi transitoriamente non occupati e delle relative spese di gestione;
tolto: i) definizione della responsabilita' del soggetto gestore in ordine alla manutenzione degli alloggi;
tolto: l) coordinamento della disciplina recata dalla legge 18 agosto 1978, n. 497, con le disposizioni recate dai decreti legislativi di cui al presente comma;
tolto: m) estensione delle disposizioni dei decreti legislativi di cui al presente comma anche al programma di ristrutturazione, costruzione, ammodernamento e acquisto di immobili destinati ad alloggi di servizio del personale militare della Guardia di finanza;
tolto: n) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate. I decreti legislativi di cui al comma 1 possono disciplinare le modalita' ed i criteri di estensione delle medesime disposizioni al personale delle Forze di polizia. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza di parere. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e con le stesse procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore. Nell'ambito degli accordi di programma relativi alla dismissione dei beni immobili dell'Amministrazione della difesa ai sensi dell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, puo' essere previsto il riconoscimento in favore degli enti locali di una quota non superiore al 20 per cento del maggior valore degli immobili determinato per effetto delle valorizzazioni assentite, utilizzabile a scomputo del prezzo di acquisto di altri immobili inclusi negli accordi stessi, ovvero per finalita' di manutenzione e riqualificazione urbana. Alla dismissione dei beni immobili dell'Amministrazione della difesa ai sensi dell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. All'articolo 6 della legge 18 agosto 1978, n. 497, il numero 5) e' sostituito dal seguente: "5) alloggi collettivi di servizio nell'ambito delle infrastrutture militari per ufficiali, sottufficiali, e volontari in servizio permanente destinati nella sede (ASC)". Il primo comma dell'articolo 12 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e' sostituito dal seguente: "Gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio permanente possono usufruire dei locali che, nell'ambito delle infrastrutture militari, sono destinati ad alloggiamenti collettivi di servizio". Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Ministro della difesa emana con proprio decreto un regolamento contenente norme per la classificazione e la ripartizione degli alloggi tra ufficiali, sottufficiali e volontari in servizio permanente; le modalita' di assegnazione degli alloggi stessi; le modalita' per il calcolo del canone e degli altri oneri; i tempi di adeguamento dei canoni per gli alloggi preesistenti; le modalita' per la formazione delle graduatorie con particolare riferimento al punteggio che e' determinato in base alla composizione ed al reddito nel nucleo familiare, nonche' ai benefici gia' goduti o alle condizioni di disagio di arrivo in una nuova sede; la composizione, d'intesa con gli organi della rappresentanza militare, di commissioni per l'assegnazione degli alloggi stessi. L'organo nazionale della rappresentanza militare e' chiamato preventivamente ad esprimere il parere sul regolamentoaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. Gli alloggi di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52, sono comunque …