I seguenti familiari dell'iscritto avente diritto possono beneficiare delle medesime prestazioni:

  • 1)il coniuge, purche' non separato legalmente per sua colpa. Quando il coniuge e' il marito dell'iscritta, la prestazione avra' luogo soltanto quando esso risulti inabile al lavoro e a totale carico dell'iscritta;
  • 2)i figli celibi o nubili conviventi e a carico, legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, di eta' inferiore agli anni 21 o di eta' superiore quando siano permanentemente inabili al lavoro. Per i figli universitari, il diritto alle prestazioni e' riconosciuto per tutta la durata del corso legale di studio, ma non oltre il compimento del 26° anno di eta';
  • 3)gli ascendenti in linea retta conviventi a carico. Sono esclusi dalle prestazioni i familiari assistiti da altre forme obbligatorie di assicurazione contro le malattie.

Testo vigente dal 28 marzo 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-03-12;237~art5 · fonte del testo

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