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L'obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento esclusivamente quando sopravvengano o siano accertate le condizioni ostative indicate all'articolo 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, l'obiettore e' tenuto a prestare servizio militare, per la durata prevista per quest'ultimo, se la decadenza interviene prima dell'inizio del servizio civile, e per un periodo corrispondente al servizio civile non prestato, in ogni caso non superiore alla durata della leva, se la decadenza interviene durante lo svolgimento di questo. La decadenza e' disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su accertamento e richiesta dell'Ufficio nazionale per il servizio civile. In caso di richiamo per mobilitazione dei cittadini che abbiano prestato il servizio militare di leva, a tale richiamo sono soggetti anche i cittadini che abbiano prestato servizio civile quando per essi siano sopravvenute le condizioni ostative previste dall'articolo 2. Allo stesso richiamo sono soggetti i cittadini che, dopo aver prestato servizio civile, abbiano fabbricato in proprio o commerciato, anche a mezzo di rappresentante, le armi e le munizioni richiamate all'articolo 2, comma 1, lettera a), e quelli che abbiano ricoperto incarichi direttivi presso enti o organizzazioni che siano direttamente finalizzati alla progettazione e alla costruzione di armi e sistemi di armi. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile e' vietato detenere ed usare le armi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), nonche' assumere ruoli imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione e commercializzazione, anche a mezzo di rappresentanti, delle predette armi, delle munizioni e dei materiali esplodenti. I trasgressori sono puniti, qualora il fatto non costituisca piu' grave reato, con le pene previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, per detenzione abusiva di armi e munizioni e, inoltre, decadono dai benefici previsti dalla presente legge. E' fatto divieto alle autorita' di pubblica sicurezza di rilasciare o di rinnovare ai medesimi qualsiasi autorizzazione relativa all'esercizio delle attivita' di cui al presente comma. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile e' vietato partecipare ai concorsi per l'arruolamento nelle Forze armate, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato o per qualsiasi altro impiego che comporti l'uso delle armi.

Testo in vigore dal 15 luglio 1998 al 6 settembre 2007

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 141/2006

    Questione infondata
    7 aprile 2006

    Non è fondata, nei sensi indicati in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera a) , e 15, comma 6, della legge 8 luglio 1998, n. 230, censurato, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 Cost., nella parte in cui stabilisce che i soggetti ammessi a prestare il servizio civile non possono detenere né usare le armi di cui agli artt. 28 e 30 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, né assumere ruoli imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione e commercializzazione di armi e materiali esplodenti. Le disposizioni impugnate devono essere interpretate alla luce delle finalità del legislatore, consistenti nel vietare l'uso e la detenzione di armi a soggetti che, grazie al ripudio delle stesse, hanno ottenuto di sostituire il servizio civile a quello militare: il divieto imposto, generalizzato e permanente, è volto a dare effettività e serietà ad una scelta di rifiuto della violenza che, se contraddetta da comportamenti successivi incompatibili, perderebbe la sua natura ideale e rivelerebbe una probabile funzione strumentale. Nell'ottica del legislatore - secondo l'art. 30 regio decreto n. 773 del 1931 - armi sono sia le c.d armi proprie, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, sia le bombe, sia qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti: chiaro è che, poiché il divieto concerne, in sequenza, le armi, le munizioni e i materiali esplodenti, questi ultimi sono presi in considerazione in quanto predisposti per l'offesa alla persona, con conseguente esclusione di quelli destinati a fini esclusivamente civili. Pertanto, gli obiettori che detengono esplosivi a fini civili, o assumono ruoli imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione o commercializzazione degli stessi, non entrano in contraddizione con la scelta fatta al momento della richiesta di servizio alternativo al servizio militare, ma si limitano a svolgere, nei modi e limiti previsti dalla legge, un'attività di natura prettamente civile.

    Art. 2 Nuove norme in materia di obiezione di coscienza · Art. 15 Nuove norme in materia di obiezione di coscienza · Art. 3 cost. · Art. 4 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1998-07-08;230~art15 · fonte del testo

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