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Le autorizzazioni di cui agli articoli 26 e 30 sono rilasciate per un periodo non superiore a dieci anni e possono essere rinnovate. Esse non possono essere trasferite a qualsivoglia titolo a terzi, senza il consenso, rispettivamente, del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e della regione. Ove sulla domanda di trasferimento non si provveda da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni o della regione, entro il termine di tre mesi, il consenso si intende accordato. I provvedimenti di decadenza, di sospensione e di consenso alla cessione a terzi delle autorizzazioni devono essere partecipati immediatamente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni alle regioni interessate e viceversa.

Testo in vigore dal 17 aprile 1975 al 24 marzo 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103~art32 · fonte del testo

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