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L'installazione e l'esercizio delle reti e degli impianti di diffusione sonora e/o televisiva monocanali via cavo e la distribuzione, attraverso di essi, di programmi sono ammessi relativamente al territorio di un singolo comune o relativamente ad aree geografiche, definite preventivamente dalla regione, comprendenti piu' comuni contigui aventi complessivamente una popolazione non superiore a 150.000 abitanti. Per ogni singola rete di diffusione e' stabilita, in base a criteri preventivamente determinati con legge regionale, un'area nella quale sussiste l'obbligo di allacciamento degli utenti che ne facciano richiesta sino al raggiungimento del 30 per cento del massimo delle utenze consentite. Ciascuna rete puo' servire non piu' di 40 mila utenze e puo' essere utilizzata per diffondere programmi solo di un unico titolare delle autorizzazioni di cui ai successivi articoli 26 e 30.

Testo in vigore dal 17 aprile 1975 al 24 marzo 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103~art24 · fonte del testo

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