Art. 2-quater — Soppressione del Garante e promozione di iniziative di informazione e consultazione
I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, sono abrogati. Il Garante ivi previsto cessa lo svolgimento delle sue funzioni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le risorse derivanti dall'applicazione del comma 1 sono destinate alle attivita' dell'ISPRA in relazione alle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate alle imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-bis. 3. Il commissario straordinario, in accordo con la regione e con gli enti locali interessati, promuove iniziative di informazione e consultazione finalizzate ad assicurare la massima trasparenza per i cittadini in ordine alle vicende di cui al presente decreto, in conformita' ai principi della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, resa esecutiva ai sensi della legge 16 marzo 2001, n. 108. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le pubbliche amministrazioni vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
Testo vigente dal 4 agosto 2013
