Art. 2-ter — Deroga al patto di stabilità interno per la regione Puglia
Gli impegni e i pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, finanziati con le risorse statali trasferite alla regione Puglia, sono esclusi, nel limite di 1,3 milioni di euro per l'anno 2013 e di 40 milioni di euro per l'anno 2014, dai limiti del patto di stabilita' interno per la medesima regione Puglia. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente articolo, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2013 e a 40 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 4 agosto 2013
