Per il registro prescritto dall'articolo 5 debbono osservarsi le norme stabilite dall'articolo 2215 del Codice civile. La vidimazione del registro e' esente da tassa, di concessione governativa. Il Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'industria e il commercio, puo' consentire con apposite decreto che il registro di cui al citato articolo sia sostituito con altro a schede mobili, anche con sistema, meccanografico.
Testo vigente dal 2 dicembre 1961 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
