Per i minorati della vista, che siano titolari di assegno a vita alla data di entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, la maggiorazione di cui all'articolo 9 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, e' concessa d'ufficio, ferme restando le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 32 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329. Gli accertamenti della cecita' assoluta o del residuo visivo previsti dal citato articolo 9 saranno eseguiti, entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, dalle Commissioni medico-oculistiche di cui all'articolo successivo.

Testo vigente dal 5 settembre 1964

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1964-08-10;718~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari