Art. 1 — Istituzione dell'Opera nazionale per i ciechi civili - Scopo - Controllo - Agevolazioni fiscali

E' istituita l'Opera nazionale per i ciechi civili. L'Opera, oltre al compito di cui al successivo art. 4, ha quello di coordinare e sviluppare, nel campo della qualificazione e riqualificazione professionale dei ciechi civili e della organizzazione di lavoro, le analoghe attivita' svolte da istituzioni ed enti pubblici e privati. L'Opera ha personalita' giuridica di diritto pubblico e gestione autonoma. Essa e' sottoposta al controllo dei Ministeri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, i quali lo eserciteranno nei limiti e con il modalita' da stabilirsi con le norme previste dal successivo art. 7. Agli effetti fiscali l'Opera e' equiparata alle Amministrazioni dello Stato.

Testo vigente dal 16 agosto 1954

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-08-09;632~art1 · fonte del testo

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