L'Opera e' retta da un Consiglio di amministrazione, composto di un presidente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, e di sei consiglieri, di cui uno in rappresentanza del Ministero dell'interno, uno del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno del Ministero del tesoro, e tre in rappresentanza dell'Unione italiana ciechi. I sei consiglieri di cui al precedente comma saranno nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri: di essi i tre rappresentanti dei Ministeri, col concerto dei Ministri interessati; i tre rappresentanti dell'Unione italiana ciechi, su designazione di nove nomi da parte dell'Unione stessa. I poteri del presidente dell'Opera, del Consiglio di amministrazione e degli altri organi esecutivi e di controllo sono stabiliti con le norme previste dall'art. 7.

Testo vigente dal 16 agosto 1954

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1954-08-09;632~art2 · fonte del testo

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