Art. 18 — Assunzioni a tempo parziale

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Le imprese e i datori di lavoro aventi sedi ed operanti nei comuni montani, in deroga alle norme sul collocamento della mano d'opera, possono assumere senza oneri previdenziali, a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, o in forma stagionale, coltivatori diretti residenti in comuni montani, iscritti allo SCAU. I coltivatori diretti di cui al comma 1 conserveranno detta qualifica ad ogni fine ed effetto e manterranno l'iscrizione allo SCAU in deroga a quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, sempre che risiedano sul fondo e prestino opera manuale abitualmente nell'azienda agricola. I coltivatori diretti di cui al comma 1, in deroga alle vigenti disposizioni, non maturano il diritto a miglioramenti previdenziali e assicurativi nelle forme di tutela gia' in godimento per le attivita' di lavoro autonomo. Non maturano altresi' alcun diritto previdenziale nei settori di appartenenza delle imprese e dei datori di lavoro che si avvalgono della loro opera. Fino al termine dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus COVID-19, ((e comunque non oltre il 31 luglio 2020,)) le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole situate nelle zone montane. Conseguentemente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Testo in vigore dal 19 maggio 2020 al 25 luglio 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 maggio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 2020 al 19 maggio 2020. 2 parole tolte, 8 parole aggiunte.

… appartenenza delle imprese e dei datori di lavoro che si avvalgono della loro opera. tolto: 3-bis. Fino al termine dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus COVID-19, aggiunto: e comunque non oltre il 31 luglio 2020, le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. … dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81aggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1994-01-31;97~art18 · fonte del testo

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