Art. 17 — Incentivi alle pluriattività

(( I coltivatori diretti, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, in deroga alle vigenti disposizioni di legge possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonche' utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprieta', lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversita' atmosferiche e dagli incendi boschivi nonche' lavori agricoli e forestali tra i quali l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli, il taglio del bosco, per importi non superiori a cinquanta milioni di lire per ogni anno. Tale importo e' rivalutato annualmente con decreto del Ministro competente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica. )) (( I lavori di cui al comma 1 non sono considerati prestazioni di servizi ai fini fiscali e non sono soggetti ad imposta, se sono resi tra soci di una stessa associazione non avente fini di lucro ed avente lo scopo di migliorare la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi. I soggetti di cui al comma 1 possono trasportare il latte fresco fino alla propria cooperativa per se' e per altri soci della stessa cooperativa impiegando mezzi di trasporto di loro proprieta', anche agricoli, iscritti nell'ufficio meccanizzazione agricola (UMA). Tale attivita' ai fini fiscali non e' considerata quale prestazione di servizio e non e' soggetta ad imposta. I contributi agricoli unificati versati dai coltivatori diretti all'INPS, gestione agricola, garantiscono la copertura assicurativa infortunistica per i soggetti e le attivita' di cui ai commi 1-bis e 1-ter. I soggetti di cui al comma 1 possono assumere in appalto da enti pubblici l'incarico di trasporto locale di persone, utilizzando esclusivamente automezzi di proprieta'. )) Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attivita' nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attivita' di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge ed anche tramite apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quale la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a lire 300.000.000 per anno. Le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali e relative pertinenze destinate all'esercizio dell'attivita' agrituristica di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, svolta in territori montani, sono assimilate alle costruzioni rurali di cui all'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 1 gennaio 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2001

Confronto con la versione in vigore dal 9 febbraio 1994 al 1 gennaio 2001. 9 parole tolte, 235 parole aggiunte.

I coltivatori diretti, singoli tolto: od aggiunto: o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, in deroga alle … manutenzione del territorio montano, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di tolto: arginature aggiunto: arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversita' atmosferiche e dagli incendi boschivitolto: , aggiunto: nonche' lavori agricoli e forestali tra i quali l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli, il taglio del bosco, per importi non superiori a tolto: lire 30.000.000 per ogni anno aggiunto: cinquanta milioni di lire per ogni anno. Tale importo e' rivalutato annualmente con decreto del Ministro competente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica. I lavori di cui al comma 1 non sono considerati prestazioni di servizi ai fini fiscali e non sono soggetti ad imposta, se sono resi tra soci di una stessa associazione non avente fini di lucro ed avente lo scopo di migliorare la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi. I soggetti di cui al comma 1 possono trasportare il latte fresco fino alla propria cooperativa per se' e per altri soci della stessa cooperativa impiegando mezzi di trasporto di loro proprieta', anche agricoli, iscritti nell'ufficio meccanizzazione agricola (UMA). Tale attivita' ai fini fiscali non e' considerata quale prestazione di servizio e non e' soggetta ad imposta. I contributi agricoli unificati versati dai coltivatori diretti all'INPS, gestione agricola, garantiscono la copertura assicurativa infortunistica per i soggetti e le attivita' di cui ai commi 1-bis e 1-ter. I soggetti di cui al comma 1 possono assumere in appalto da enti pubblici l'incarico di trasporto locale di persone, utilizzando esclusivamente automezzi di proprieta'. Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale che abbiano sede ed …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1994-01-31;97~art17 · fonte del testo

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