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1. Presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali sono istituiti appositi registri per le annotazioni relative ai procedimenti di prevenzione. Le modalita' di tenuta, i tipi dei registri, le annotazioni che vi devono essere operate, sono fissati con decreto del Ministro di grazia e giustizia da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 2. Non possono essere rilasciate a privati certificazioni relative alle annotazioni operate nei registri. 3. I provvedimenti definitivi con i quali l'autorita' giudiziaria applica misure di prevenzione o concede la riabilitazione di cui all'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, sono iscritti nel casellario giudiziale secondo le modalita' e con le forme stabilite per le condanne penali. Nei certificati rilasciati a richiesta di privati non e' fatta menzione delle suddette iscrizioni. I provvedimenti di riabilitazione sono altresi' comunicati alla questura competente con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Testo in vigore dal 23 marzo 1990 al 8 agosto 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-03-19;55~art34 · fonte del testo

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