L'articolo 8 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, si interpreta nel senso che il contributo compensativo da assegnare alle autorita' portuali e' pari alla differenza, calcolata per l'intera durata della concessione, tra il canone che sarebbe derivato dall'applicazione del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, e quello stabilito negli atti di concessione di cui al comma 1 del medesimo articolo 8. 3. Il contributo compensativo e' erogato in un'unica soluzione per il danno economico subito dalle autorita' portuali a tutto il 2000 e quindi annualmente fino alla scadenza della concessione, in proporzione all'incidenza negativa che l'ente subira' sul bilancio in ciascun esercizio finanziario. 3. Il contributo compensativo e' erogato nei limiti della spesa massima autorizzata dall'articolo 8, comma 2, della legge 28 dicembre 1999, n. 522.

Testo vigente dal 3 aprile 2001

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2001-03-16;88~art6 · fonte del testo

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