Art. 7 — Iniziative a favore del cabotaggio nel Mediterraneo

Le ritenute di cui all'articolo 9 della legge 19 maggio 1975, n. 169, e di cui all'articolo 19 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, oltre che per le finalita' indicate negli stessi articoli 9 e 19, possono essere utilizzate anche per contributi ad iniziative per la promozione del cabotaggio nel Mediterraneo, nonche' per studi di fattibilita' finalizzati allo sviluppo dello stesso.

Testo vigente dal 3 aprile 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2001-03-16;88~art7 · fonte del testo

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