Art. 1 — Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare

((Ai grandi invalidi di guerra affetti dalle invalidita' di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo periodo, A-bis), B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' concesso, a domanda, un assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, non reversibile ed esente da imposte, da corrispondere per dodici mensilita'. Per gli invalidi di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3), 4), secondo periodo, e A-bis) della medesima tabella E allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, la misura dell'assegno e' fissata in 1.000 euro mensili a decorrere dal 1° gennaio 2026. Per i soggetti con infermita' di cui alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della medesima tabella E, tale assegno e' corrisposto in misura ridotta al 50 per cento.)) ((L'assegno di cui al comma 1 spetta altresi' ai grandi invalidi per servizio di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonche' ai pensionati di guerra e per servizio militare affetti da invalidita' comunque specificate nella tabella E allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare.)) ((Le Ragionerie territoriali dello Stato, ovvero gli enti di previdenza competenti, nel caso di invalidita' riconosciute dipendenti da cause di servizio, provvedono mensilmente al pagamento dell'assegno di cui al comma 1, previa domanda e verifica d'ufficio della sussistenza dei requisiti.)) ((Per gli invalidi che, nell'anno precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, hanno fruito dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore gia' previsto dalla presente legge prima della medesima data di entrata in vigore, il pagamento dell'assegno di cui al comma 1, avviene d'ufficio. Per coloro i quali non abbiano in precedenza fruito dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, il citato assegno e' corrisposto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e, a tal fine, fa fede la data del timbro postale di spedizione)).

Testo vigente dal 1 gennaio 2026

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 2021 al 1 gennaio 2026. 553 parole tolte, 258 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Il secondo comma dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 261, e' sostituito dal seguente: "I pensionatiaggiunto: Ai grandi invalidi di guerra affetti dalle invalidita' tolto: specificate nelle aggiunto: di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo tolto: comma; aggiunto: periodo, A-bis)tolto: ;aggiunto: , B), numero 1)tolto: ; C);

tolto: Baggiunto: , C), D) ed E), numero 1), della tolto: citata tabella E possono ottenere, a richiesta anche nominativa, un accompagnatore militare in servizio obbligatorio di leva o, secondo le modalita' previste dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, e dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, un accompagnatore del servizio civile. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonche' ai pensionati di guerra affetti da invalidita' comunque specificate nella citata tabella E che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare". A decorrere dal 1 gennaio 2003, qualora gli enti preposti non siano in grado di procedere, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, all'assegnazione degli accompagnatori di cui al secondo comma dell'articolo 21 del citato testo unico di cui al aggiunto: tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, tolto: come sostituito dal comma 1 del presente articolo, ai grandi invalidi affetti dalle infermita' di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E allegata al medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, fruiscono di un accompagnatore militare in servizio obbligatorio di leva o di un accompagnatore del servizio civile compete, in sostituzione, un assegno mensile aggiunto: e' concesso, a domanda, un assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, non reversibile ed esente da imposte tolto: di 878 euroaggiunto: , da corrispondere per dodici mensilita'tolto: , nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1. L'assegno sostitutivo dell'accompagnatore di cui al comma 2 puo' essere adeguato con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 2. Entro il 30 aprile 2003, e successivamente entro il 30 aprile di ciascun anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si procede all'accertamento del numero degli assegni corrisposti a tale data in sostituzione dell'accompagnatore e, fatta salva l'applicazione in via prioritaria della disposizione di cui al comma 2, si provvede, nell'ambito delle risorse disponibili e previa definizione delle procedure da seguire per la corresponsione dei benefici economici, alla determinazione del numero degli assegni che potranno, a tale titolo, essere liquidati agli altri aventi diritto, dando la precedenza a coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge e ai quali gli enti preposti non siano stati ne' siano in grado di assicurarlo. Ove spettante, nell'ambito delle risorse disponibili, in favore dei grandi invalidi affetti dalle infermita'aggiunto: . Per gli invalidi di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) tolto: eaggiunto: , 4), secondo tolto: comma aggiunto: periodo, e A-bis) della aggiunto: medesima tabella E allegata al aggiunto: citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, tolto: verra' corrisposto un assegno sostitutivo mensile esente da imposte pari a 878 euro per dodici mensilita'; per aggiunto: la misura dell'assegno e' fissata in 1.000 euro mensili a decorrere dal 1° gennaio 2026. Per i soggetti con infermita' di cui alle lettere B), numero 1)tolto: ; C);aggiunto: , C), D) ed E), numero 1), della medesima tabella E, tale assegno tolto: sara' aggiunto: e' corrisposto in misura ridotta al 50 per cento. tolto: 4-bis. Nelle more dell'adozione del decreto annuale aggiunto: L'assegno di cui al comma tolto: 4, le amministrazioni preposte continuano a erogare l'assegno aggiunto: 1 spetta altresi' ai grandi invalidi per servizio di cui al tolto: comma 2 sulla base del decreto emanato nell'anno precedente a quello di riferimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 Alla liquidazione degli assegni di cui alla presente legge provvedono le amministrazioni e gli enti gia' competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto aggiunto: secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonche' ai pensionati di guerra e per servizio militare affetti da invalidita' comunque specificate nella tabella E allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare. Le Ragionerie territoriali dello Stato, ovvero gli enti di previdenza competenti, nel caso di invalidita' riconosciute dipendenti da cause di servizio, provvedono mensilmente al pagamento dell'assegno di cui al comma 1, previa domanda e verifica d'ufficio della sussistenza dei requisiti. Per gli invalidi che, nell'anno precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, hanno fruito dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore gia' previsto dalla presente legge prima della medesima data di entrata in vigore, il pagamento dell'assegno di cui al comma 1, avviene d'ufficio. Per coloro i quali non abbiano in precedenza fruito dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, il citato assegno e' corrisposto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e, a tal fine, fa fede la data del timbro postale di spedizione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2002-12-27;288~art1 · fonte del testo

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