Corte costituzionale

Ordinanza n. 13/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1993 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2, 5, 11 e 12

della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria

degli assegni bancari), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 23

gennaio 1992 dal Pretore di Breno nei procedimenti penali a carico di

Verbali Giovanna e Zigliana Rocco, iscritte ai nn. 351 e 352 del

registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che con due ordinanze in data 23 gennaio 1992 il Pretore

di Breno - nel corso del giudizio penale nei confronti

(rispettivamente) di Verbali Giovanna e Zigliana Rocco, imputati del

reato di emissione di assegno bancario senza provvista (art. 116

regio decreto n. 1736 del 1933) commesso prima dell'entrata in vigore

della legge 15 dicembre 1990 n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria

degli assegni bancari) - ha sollevato questione di legittimità

costituzionale in via incidentale degli artt. 2, 5, 11, e 12 della

citata legge n. 386 del 1990;

che il giudice rimettente ritiene che, da una parte, l'art. 12

ha abrogato l'art. 116 citato, e che, d'altra parte, l'art. 11 ha

sottratto alle sanzioni previste dalla nuova normativa (sanzioni più

severe in considerazione delle pene accessorie prima applicabili

soltanto per i casi più gravi) i reati commessi prima dell'entrata

in vigore della legge n. 386 del 1990 soltanto a condizione che

l'imputato provveda al pagamento dell'assegno, degli interessi, della

penale e delle spese;

che pertanto, ove tale condizione non si verifichi, occorre fare

applicazione - secondo il giudice rimettente - della nuova (più

severa) normativa anche a condotte poste in essere prima della sua

entrata in vigore sicché risulta conseguentemente violata la

prescrizione del secondo comma dell'art. 25 Cost. secondo cui nessuno

può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in

vigore prima del fatto commesso; che è intervenuto (nel solo

giudizio promosso con l'ordinanza n. 252/90) il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, sostenendo la manifesta inammissibilità della

questione per essere già stata decisa da questa Corte con sentenza

n. 32 del 1992;

Considerato che il combinato disposto denunziato dal giudice a quo

non conduce alla applicazione sempre ed in ogni caso delle "norme

nuove anche a condotte precedenti", atteso che l'art. 11 ha il solo

scopo di consentire l'operare della causa di improcedibilità

dell'azione penale correlata alla possibilità di utilmente

effettuare il pagamento in sanatoria ivi previsto (introducendo, nei

limiti di questa innovazione, una disciplina che è in ogni caso più

favorevole per l'imputato) e non ha invece la funzione di imporre

l'applicazione della legge nuova pure nel caso in cui si realizzi la

suddetta condizione di procedibilità;

che, verificandosi tale ultima evenienza e quindi essendo

procedibile l'azione penale, opera, invece la generale prescrizione

dettata dall'art. 2, comma terzo, cod. pen. sicché è compito del

giudice accertare quale sia, nel singolo caso concreto sottoposto al

suo esame, la disposizione penale più favorevole come univocamente

statuito dalla Corte di Cassazione con talune pronunzie (Cass. 17

giugno 1992 n. 6997, Cass. 12 maggio 1992 n. 5547), peraltro non

contraddette da altra (Cass. 17 giugno 1992 n. 7031) nella quale la

affermata valutazione ex lege della nuova disciplina come più

vantaggiosa per l'imputato è riferita alla ipotesi di

improcedibilità di cui all'art. 11; che non è possibile trarre

argomenti in senso contrario dall'art. 12, nel senso che tale norma,

statuendo l'abrogazione dell'art. 116 del regio decreto n. 1736 del

1933, escluderebbe la possibilità di ogni ulteriore applicazione di

tale disposizione incriminatrice; infatti al di là del dato

meramente letterale il coordinamento del citato art. 12 con gli

articoli 1 e 2 precedenti rende evidente che la abolitio criminis

riguarda in realtà soltanto talune delle fattispecie criminose

previste dall'art. 116, mentre quelle previste nei numeri 1 e 2 del

suo primo comma risultano riformulate (e quindi meramente modificate)

nelle fattispecie incriminate, rispettivamente, dai ricordati

articoli 1 e 2 della nuova legge;

che pertanto la questione di costituzionalità - in quanto

fondata su un'erronea interpretazione dell'art. 11 citato - è

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione

di costituzionalità degli artt. 2, 5, 11, e 12 legge 15 dicembre

1990 n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari),

in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione,

sollevata dal Pretore di Breno con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:13 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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