Art. 14 — Denuncia delle superfici vitate

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I conduttori di vigneti devono denunciare ai competenti uffici regionali, ai fini della costituzione del catasto dei vigneti DOCG,DOC e IGT, la superficie dei terreni vitati, con allegata planimetria dei vigneti in scala 1:25.000, destinati a produrre vini DOCG,DOC e IGT. Il catasto dei vigneti di cui al comma 1 e' parte integrante dell'anagrafe vitivinicola regionale istituita ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, della legge 7 agosto 1986, n. 462. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con proprio decreto le modalita' per la denuncia di cui al comma 1. Le regioni trasmettono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste copia della denuncia delle superfici vitate e della relativa planimetria dei vigneti, gli aggiornamenti e le risultanze degli accertamenti.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1992 al 11 maggio 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;164~art14 · fonte del testo

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