Art. 13 — Analisi chimico-fisica ed esame organolettico
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61.
Abrogato dal 11 maggio 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61.
Abrogato dal 11 maggio 2010
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2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 26 febbraio 1992 al 11 maggio 2010. 477 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I vini prodotti nel rispetto delle norme previste per la designazione e presentazione delle DOCG e delle DOC, e degli specifici disciplinari di produzione, nella fase della produzione, secondo le norme CEE,ai fini dell'utilizzazione delle rispettive denominazioni di origine, devono essere sottoposti ad una preliminare analisi chimico-fisica e ad un esame organolettico. Per i vini DOCG, inoltre, l'esame organolettico deve essere ripetuto,partita per partita,nella fase dell'imbottigliamento. La certificazione positiva dell'analisi e dell'esame e' condizione per l'utilizzazione dell DOCG e della DOC. L'analisi chimico-fisica di cui al comma 1 e' effettuata, su richiesta degli interessati, dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; l'esame organolettico di cui allo stesso comme 1 e' effettuato, su richiesta degli interessati da presentare alla suddetta camera di commercio, da apposite commissioni di degustazione istituite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura detentrice degli albi dei vigneti ai sensi dell'articolo 15. Le commissioni di cui al comma 2 devono essere composte da tecnici ed esperti degustatori in rappresentanza delle categorie professionali interessate alla produzione e commercializzazione dei vini, scelti nell'ambito di appositi elenchi tenuti dalle camere di commercio, industria,artigianato e agricoltura. Esse durano in carica per un periodo di tre anni;i relativi componenti possono essere riconofermati. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste istituisce con proprio decreto, presso il Comitato nazionale di cui all'articolo 17, commissioni di appello incaricate della revisione delle risultanze degli esami organolettici rispettivamente per l'Italia settentrionale, per l'Italia centrale e per l'Italia meridionale ed insulare. I giudizi delle commissioni di appello sono definitivi. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su parere conforme del Comitato nazionale di cui all'articolo 17, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e' adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della stessa legge n. 400 del 1988, il regolamento per la disciplina delle operazioni di prelievo dei campioni e degli esami analitico-organolettici, nonche' per il funzionamento delle commissioni di degustazione istituite presso le camere di commercio,industria, artigianato ed agricoltura e di quelle di appello, stabilendo anche i termini per l'effettuazione dei prelievi e degli esami. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, con apposito decreto, emana norme riguardanti i controlli cui devono essere sottoposti i vini italiani prima di essere esportati e quelli presenti sul mercato estero. Con lo stesso decreto sono stabilite le occorrenti misure per la protezione delle denominazioni di origine dalle imitazioni e dalle usurpazioni che possono verificarsi all'estero. Fino all'istituzione delle commissioni previste dai commi 2 e 4 e all'emanazione del regolamento di cui al comma 6, continuano ad applicarsi le condizioni le disposizioni vigenti in materia.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 APRILE 2010, N. 61
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1992-02-10;164~art13 · fonte del testo
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