Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 maggio 2010

Confronto con la versione in vigore dal 26 febbraio 1992 al 11 maggio 2010. 287 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Per DOCG e DOC si intendono i nomi geografici e le qualificazioni geografiche delle corrispondenti zone di produzione, usati per designare i vini di cui all'articolo 1 le cui caratteristiche dipendono dalle condizioni naturali, correlate alla vocazione vitivinicola. All'atto del riconoscimento della denominazione e della delimitazione dell'area viticola, le zone di produzione di cui al comma 1 possono comprendere, oltre al territorio indicato con la denominazione di origine, anche territori adiacenti o vicini, quando in essi esistono analoghe condizioni ambientali, gli stessi vitigni e siano praticamente le medesime tecniche colturali,purche' i vini prodotti e commercializzati da almeno un decennio abbiano uguali caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche. Nell'ambito di una zona di produzione possono sussistere aree piu' ristrette, denominate sottozone, aventi specifiche caratteristiche ambientali o tradizionalmente note, designate con specifico nome geografico o storico-geografico, anche con rilevanza amministrativa, purche' espressamente previste e piu' rigidamente disciplinate nel disciplinare di produzione e purche' vengano associ- ate alla relativa denominazione di origine. Le sottozone delle DOC possono essere promosse a DOCG separatamente o congiuntamente alla DOC principale. Le denominazioni di origine possono essere seguite,dopo la dicitura DOCG o DOC da nomi di vitigni, menzioni specifiche, riferimenti a particolari tecniche di vinificazione e qualificazioni specifiche del prodotto. Le predette menzioni aggiuntive devono essere previste dal disciplinare di produzione. Sull'uso dei nomi dei vitigni nella designazione e presentazione delle DOCG e delle DOC sono ammesse deroghe de giustificate da comprovati motivi storici ed economici e purche' previste dal disciplinare. L'impiego del nome di vitigno per i vini IGT deve essere approvato con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sentito il Comitato nazionale di cui all'articolo 17, ed e' solo ai nomi geografici di zone viticole di ampiezza rilevante.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 APRILE 2010, N. 61

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1992-02-10;164~art4 · fonte del testo

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