Art. 15 — Autonomia finanziaria della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo

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Alla gestione delle attivita' dirette alla realizzazione delle finalita' della presente legge si provvede in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, applicando, per quanto compatibile, l'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Presso la Direzione generale e' costituito un apposito ufficio di ragioneria, alle dipendenze del Ministero del tesoro per l'esercizio delle funzioni proprie delle ragionerie centrali al quale vengono sottoposti per il visto i provvedimenti di approvazione dei contratti, i pagamenti e le aperture di credito. La Corte dei conti esercita il controllo di legittimita' in via successiva sugli atti della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo che e' tenuta a inoltrarli contestualmente alla loro definizione. A tal fine e' costituito un apposito ufficio della Corte dei conti presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Tale ufficio e' tenuto ad esercitare il controllo in via successiva entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti della Direzione generale. Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di cooperazione previsti dalla presente legge, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo puo' stipulare, previa delibera del Comitato direzionale, convenzioni e contratti con soggetti esterni all'amministrazione dello Stato. Per singole iniziative motivate da documentate esigenze dei Paesi beneficiari cio' puo' avvenire eccezionalmente anche in forma diretta e a trattativa privata e previa autorizzazione del Comitato direzionale. Queste eccezionalita' saranno specificamente motivate nella relazione del Ministro degli esteri al Parlamento di cui all'articolo 3, comma 6, lettera c). In ogni caso le delibere e i pareri del Comitato direzionale sulle singole iniziative di cooperazione dovranno essere obbligatoriamente corredate da specifica valutazione dell'Unita' tecnica centrale di cui all'articolo 12. Nel caso di trattativa privata, il contratto e le relative valutazioni tecniche devono essere pubblicate nel bollettino di cui all'articolo 9, comma 5. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo puo' predisporre, su richiesta del Ministro degli affari esteri o del Comitato direzionale, l'effettuazione di particolari controlli, che siano riferiti a singoli progetti ed abbiano carattere temporaneo, da parte di organismi terzi e indipendenti, sugli studi, sulle progettazioni e sulle realizzazioni attuate ai sensi della presente legge. Le somme non impegnate o non erogate nell'ambito di ciascun esercizio finanziario - ivi comprese quelle accreditate alle rappresentanze italiane all'estero per le finalita' della presente legge - confluiscono di diritto nella dotazione degli anni successivi. Per l'espletamento delle attivita' contabili e di erogazione connesse con l'attivita' di cooperazione, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e' autorizzata dal Comitato direzionale a stipulare convenzioni con uno o piu' istituti di credito di diritto pubblico e casse di risparmio e costituire a tal fine appositi conti alimentati con prelevamenti sui fondi speciali istituiti presso la tesoreria centrale. Gli istituti convenzionati rendono il conto giudiziale alla Corte dei conti secondo le norme di legge.

Testo in vigore dal 28 febbraio 1987 al 31 dicembre 1991

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