Art. 15 — Autonomia finanziaria della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 gennaio 1994 al 29 agosto 2014. Leggi il testo vigente →

((1. Alla gestione delle attivita' dirette alla realizzazione delle finalita' della presente legge si provvede in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, nei limiti della presente legge)) Presso la Direzione generale e' costituito un apposito ufficio di ragioneria, alle dipendenze del Ministero del tesoro per l'esercizio delle funzioni proprie delle ragionerie centrali ((...)). La Corte dei conti esercita il controllo di legittimita' in via successiva sugli atti della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo che e' tenuta a inoltrarli contestualmente alla loro definizione. A tal fine e' costituito un apposito ufficio della Corte dei conti presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Tale ufficio e' tenuto ad esercitare il controllo in via successiva entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti della Direzione generale. ((Entro il suddetto termine l'ufficio dovra' comunicare alla Direzione generale l'avvenuto visto o le eventuali osservazioni sugli atti sottoposti al controllo)). Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di cooperazione previsti dalla presente legge, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo puo' stipulare, previa delibera del Comitato direzionale, convenzioni e contratti con soggetti esterni all'amministrazione dello Stato. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 1991, N.412. In ogni caso le delibere e i pareri del Comitato direzionale sulle singole iniziative di cooperazione dovranno essere obbligatoriamente corredate da specifica valutazione dell'Unita' tecnica centrale di cui all'articolo 12. Nel caso di trattativa privata, il contratto e le relative valutazioni tecniche devono essere pubblicate nel bollettino di cui all'articolo 9, comma 5. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo puo' predisporre, su richiesta del Ministro degli affari esteri o del Comitato direzionale, l'effettuazione di particolari controlli, che siano riferiti a singoli progetti ed abbiano carattere temporaneo, da parte di organismi terzi e indipendenti, sugli studi, sulle progettazioni e sulle realizzazioni attuate ai sensi della presente legge. ((9. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, puo' apportare variazioni compensative tra capitoli di spesa, in termini di competenza e cassa, iscritti nella rubrica dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), cui affluiscono i mezzi finanziari gia' destinati al Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo)) (( COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1993, N.559)).

Testo in vigore dal 15 gennaio 1994 al 29 agosto 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 15 gennaio 1994

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1991 al 15 gennaio 1994. 135 parole tolte, 100 parole aggiunte.

aggiunto: 1. Alla gestione delle attivita' dirette alla realizzazione delle finalita' della presente legge si provvede in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, tolto: applicando, per quanto compatibile, l'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. aggiunto: nei limiti della presente legge Presso la Direzione generale e' costituito un apposito ufficio di ragioneria, alle dipendenze del Ministero del tesoro per l'esercizio delle funzioni proprie delle ragionerie centrali tolto: al quale vengono sottoposti per il visto i provvedimenti di approvazione dei contratti, i pagamenti e le aperture di creditoaggiunto: .... La Corte dei conti esercita il controllo di legittimita' in via successiva sugli … il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti della Direzione generale. aggiunto: Entro il suddetto termine l'ufficio dovra' comunicare alla Direzione generale l'avvenuto visto o le eventuali osservazioni sugli atti sottoposti al controllo. Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di cooperazione previsti dalla presente legge, … indipendenti, sugli studi, sulle progettazioni e sulle realizzazioni attuate ai sensi della presente legge. aggiunto: 9. Le somme non impegnate tolto: o non erogate nell'ambito di ciascun esercizio finanziario - ivi comprese quelle accreditate alle rappresentanze italiane all'estero per le finalita' della presente legge - confluiscono di diritto nella dotazione degli anni successivi. Per l'espletamento delle attivita' contabili e di erogazione connesse con l'attivita' di cooperazione, la Direzione generale aggiunto: nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, puo' apportare variazioni compensative tra capitoli di spesa, in termini di competenza e cassa, iscritti nella rubrica dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), cui affluiscono i mezzi finanziari gia' destinati al Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo tolto: e' autorizzata dal Comitato direzionale a stipulare convenzioni con uno o piu' istituti di credito di diritto pubblico e casse di risparmio e costituire a tal fine appositi conti alimentati con prelevamenti sui fondi speciali istituiti presso la tesoreria centrale. Gli istituti convenzionati rendono il conto giudiziale alla Corte dei conti secondo le norme di legge aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1993, N.559.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1987-02-26;49~art15 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari