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I mezzi finanziari destinati all'attuazione della presente legge, fatti salvi quelli derivanti da specifiche disposizioni di legge, i crediti di aiuto e i fondi destinati alla partecipazione italiana al capitale di banche e fondi internazionali, nonche' alla cooperazione svolta dalla Comunita' europea, sono costituiti:

  • a)dagli stanziamenti iscritti nell'apposita rubrica istituita nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e determinati annualmente con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362;
  • b)dagli eventuali apporti conferiti in qualsiasi valuta dagli stessi Paesi in via di sviluppo e da altri Paesi o enti ed organismi internazionali per la cooperazione allo sviluppo;
  • c)da fondi raccolti con iniziative promosse e coordinate dagli enti locali;
  • d)da donazioni, lasciti, legati e liberalita', debitamente accettati;
  • e)da qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attivita' della Direzione generale, ivi comprese le eventuali restituzioni comunitarie. Le somme di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli di bilancio. 3. Le operazioni effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e di organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della presente legge che provvedono, secondo modalita' stabilite con decreti del Ministro delle finanze, al trasporto e alla spedizione di beni all'estero in attuazione di finalita' umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto; analogo beneficio compete per le importazioni di beni destinati alle medesime finalita'

Testo in vigore dal 15 gennaio 1994 al 29 agosto 2014

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 15 gennaio 1994

Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 1987 al 15 gennaio 1994. 204 parole tolte, 81 parole aggiunte in 6 capoversi.

… di banche e fondi internazionali, nonche' alla cooperazione svolta dalla Comunita' europea, sono costituiti tolto: in "Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo" gestito dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, con autonomia contabile e amministrativa, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Per la sua gestione e' istituita apposita contabilita' speciale presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma intestata alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri. Il Fondo e' alimentato con:

a) tolto: gli stanziamenti e le disponibilita' di bilancio previsti aggiunto: dagli stanziamenti iscritti nell'apposita rubrica istituita nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e determinati annualmente con tolto: legge finanziaria ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984 aggiunto: le modalita' di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. tolto: 887 aggiunto: 362;

b) tolto: gli aggiunto: dagli eventuali apporti conferititolto: , in qualsivoglia valuta, aggiunto: in qualsiasi valuta dagli stessi Paesi in via di sviluppo e da altri tolto: paesi aggiunto: Paesi o enti ed organismi internazionali per la cooperazione allo sviluppo;

c) aggiunto: da fondi raccolti con iniziative promosse e coordinate dagli enti locali;

d) aggiunto: da donazioni, lasciti, legati e liberalita', debitamente accettati;

e) aggiunto: da qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attivita' della Direzione generale, ivi comprese le eventuali restituzioni comunitarie tolto: in conto aiuti nazionaliaggiunto: . Le somme di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli di bilancio. 3. Le operazioni effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e di tolto: associazioni aggiunto: organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della presente legge che provvedono, secondo modalita' stabilite con tolto: decreto aggiunto: decreti del Ministro delle finanze, al trasporto e aggiunto: alla spedizione di beni all'estero in attuazione di finalita' umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppoaggiunto: , non sono soggette all'imposta sul valore aggiuntotolto: . Analogoaggiunto: ; analogo beneficio compete per le importazioni di beni destinati alle medesime finalita'tolto: . Gli ordinativi di pagamento sulla contabilita' speciale di cui al comma 2 sono emessi a firma del Ministro degli affari esteri o del Sottosegretario di cui all'articolo 3, comma 4, previa approvazione del Comitato direzionale dell'iniziativa a cui essi si riferiscono. Per importi inferiori ai due miliardi, sono emessi direttamente a firma del Direttore generale. Gli ordinativi di spesa relativi ad iniziative aventi carattere di straordinarieta' sono emessi direttamente dal Ministro o dal Sottosegretario di cui all'articolo 3, comma 4, qualora l'onere previsto per la loro attuazione sia superiore a due miliardi di lire ovvero dal Direttore generale per importi inferiori.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1987-02-26;49~art14 · fonte del testo

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