L'attivita' di cooperazione allo sviluppo e' finanziata a titolo gratuito e con crediti a condizioni particolarmente agevolate. Essa puo' essere svolta sul piano bilaterale, multilaterale e multibilaterale. Gli stanziamenti destinati alla realizzazione di tale attivita' sono determinati su base triennale con legge finanziaria. Annualmente viene allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri una relazione previsionale e programmatica del Ministro contenente fra l'altro le proposte e le motivazioni per la ripartizione delle risorse finanziarie, la scelta delle priorita' delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonche' dei diversi settori nel cui ambito dovra' essere attuata la cooperazione allo sviluppo e la indicazione degli strumenti di intervento. Il Parlamento discute la relazione previsionale e programmatica insieme alla relazione consuntiva di cui al comma 6, lettera c), dell'articolo 3. Nell'attivita' di cooperazione rientrano:

  • a)l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1;
  • b)la partecipazione, anche finanziaria, all'attivita' e al capitale di organismi, banche e fondi internazionali, impegnati nella cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, nonche' nell'attivita' di cooperazione allo sviluppo della Comunita' economica europea;
  • c)l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attivita' di cooperazione allo sviluppo;
  • d)la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei Paesi in via di sviluppo in loco, in altri Paesi in via di sviluppo e in Italia, anche ai fini della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e la formazione di personale italiano destinato a svolgere attivita' di cooperazione allo sviluppo;
  • e)il sostegno alla realizzazione di progetti e interventi ad opera di organizzazioni non governative idonee anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei paesi in via di sviluppo;
  • f)l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione;
  • g)l'adozione di programmi di riconversione agricola per ostacolare la produzione della droga nei Paesi in via di sviluppo;
  • h)la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani;
  • i)la realizzazione di interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica ai fini del trasferimento di tecnologie appropriate nei Paesi in via di sviluppo;
  • l)l'adozione di strumenti e interventi, anche di natura finanziaria che favoriscano gli scambi tra Paesi in via di sviluppo, la stabilizzazione dei mercati regionali e interni e la riduzione dell'indebitamento, in armonia con i programmi e l'azione della Comunita' europea;
  • m)il sostegno a programmi di informazione e comunicazione che favoriscano una maggiore partecipazione delle popolazioni ai processi di democrazia e sviluppo dei paesi beneficiari.
  • m-bis)il sostegno e l'assistenza alle vittime delle mine antipersona e delle munizioni a grappolo, ivi inclusi le attivita' di riabilitazione psicofisica e l'inserimento sociale ed economico, tramite programmi di cooperazione con Paesi in via di sviluppo. Le attivita' di cui alle lettere a), c), d), e), f), h) del comma 3 possono essere attuate, in conformita' con quanto previsto dal successivo articolo 5, anche utilizzando le strutture pubbliche delle regioni, delle province autonome e degli enti locali. Le regioni, le province autonome e gli enti locali possono avanzare proposte in tal senso alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 10. Il Comitato direzionale di cui all'articolo 9, ove ne ravvisi l'opportunita', autorizza la stipula di apposite convenzioni con le suddette strutture pubbliche. 19
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 agosto 2014, n. 125

19

- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera b)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] b) la legge 26 febbraio 1987, n. 49". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.

Testo vigente dal 29 agosto 2014

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 243/2004

    Parametro
    19 luglio 2004

    dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004. F.to: Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente Fernanda CONTRI, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2004. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

    Art. 117 cost. · Art. 2 Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo · Art. 1 Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 422/2000

    Parametro
    13 ottobre 2000

    Dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2000. Il Presidente: Mirabelli Il redattore: Capotosti Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 13 ottobre 2000. Il direttore della cancelleria: Di Paola

    Art. 2 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa · Art. 6 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa · Art. 8 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa · Art. 10 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 29 agosto 2014

Confronto con la versione in vigore dal 18 novembre 1997 al 29 agosto 2014. 38 parole aggiunte.

aggiunto: m-bis) il sostegno e l'assistenza alle vittime delle mine antipersona e delle munizioni a grappolo, ivi inclusi le attivita' di riabilitazione psicofisica e l'inserimento sociale ed economico, tramite programmi di cooperazione con Paesi in via di sviluppo. Le attivita' di cui alle lettere a), c), d), e), f), h) del …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 11 agosto 2014, n. 125

    - La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera b)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] b) la legge 26 febbraio 1987, n. 49". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1987-02-26;49~art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari