Con legge finanziaria e' determinata ogni anno l'entita' globale dei fondi destinati per il triennio successivo alla "Cooperazione allo sviluppo", bilaterale e multilaterale. Gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato destinati all'aiuto pubblico allo sviluppo in tutte le sue forme dovranno essere calcolati tenendo conto degli impegni internazionali dello Stato. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1993, N.559. Con gli stanziamenti disposti sull'apposita rubrica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e' autorizzata a provvedere alle spese per il personale aggiuntivo di cui agli articoli 12 e 16; per l'organizzazione, la sistemazione logistica ed il funzionamento della Direzione generale stessa e della Segreteria del CICS, del Comitato consultivo e del Comitato direzionale, sovvenendo ai relativi fabbisogni anche con l'acquisizione di servizi esterni di carattere tecnico e operativo, direttamente e senza le formalita' previste nell'articolo 24 del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e successive modificazioni; per l'indennita' di lavoro straordinario e per le missioni del dipendente personale ordinario, comandato e aggiuntivo; per le missioni, all'estero e in Italia, disposte dalla Direzione generale per l'espletamento dei compiti di controllo, gestione e valutazione di cui agli articoli 10 e 12, nonche' per il finanziamento delle visite in Italia di qualificate personalita' di Paesi in via di sviluppo e di organismi donatori bilaterali e multilaterali, invitate per la trattazione, con la Direzione generale, dei problemi attinenti, in applicazione della presente legge, alla cooperazione allo sviluppo. 19

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 agosto 2014, n. 125

19

- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera b)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] b) la legge 26 febbraio 1987, n. 49". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.

Testo vigente dal 29 agosto 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 29 agosto 2014

Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1994 al 29 agosto 2014. .

… Direzione generale, dei problemi attinenti, in applicazione della presente legge, alla cooperazione allo sviluppo.tolto: ....

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 11 agosto 2014, n. 125

    - La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera b)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] b) la legge 26 febbraio 1987, n. 49". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.

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urn:nir:stato:legge:1987-02-26;49~art37 · fonte del testo

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