Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 febbraio 1971 al 15 agosto 1971. Leggi il testo vigente →
E' abrogato l'articolo unico della legge 13 giugno 1961, n. 527.
Testo in vigore dal 22 febbraio 1971 al 15 agosto 1971
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E' abrogato l'articolo unico della legge 13 giugno 1961, n. 527.
Testo in vigore dal 22 febbraio 1971 al 15 agosto 1971
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Gli artt. 32 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 e 5 ter della legge 4 agosto 1971, n. 592, i quali hanno abrogato la facoltà del proprietario concedente di ottenere il rilascio del fondo per l'attuazione del piano di trasformazione agraria (facoltà prevista dall'art. 1, lett. b, del d.l. C.P.S. 1x aprile 1947, n. 273, modificato dall'articolo unico della legge 13 giugno 1961, n. 527), costituiscono, valutati nel quadro del sistema vincolistico dei contratti agrari, un'ulteriore grave limitazione del diritto del concedente, la quale incide sulla sua posizione soggettiva con un limite del quale occorre valutare la legittimità costituzionale.
Art. 32 Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 14 Norme in materia di contratti agrari
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 32 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 e 5 ter, terzo comma, della legge 4 agosto 1971 n. 592 (che hanno abrogato le norme che attribuiscono al concedente la facoltà di ottenere la cessazione della proroga per compiere sul fondo trasformazioni agrarie) già dichiarati costituzionalmente illegittimi con la sentenza n. 107 del 1974 e, per effetto di tale decisione, privi di ogni efficacia ai sensi dell'art. 136 della Costituzione. Cfr. sent. n. 107/1974
Art. 32 Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici · Art. 41 cost. · Art. 42 cost. · Art. 44 cost.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 32 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 e 5 ter, terzo comma, della legge 4 agosto 1971, n. 592 (che hanno abrogato le norme che attribuivano al concedente la facoltà di ottenere la cessazione della proroga per compiere sul fondo trasformazioni agrarie) già dichiarati costituzionalmente illegittimi con la sent. n. 107 del 5 aprile 1974.
Art. 32 Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici · Art. 41 cost. · Art. 42 cost. · Art. 44 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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4 versioni dal 1971
urn:nir:stato:legge:1971-02-11;11~art32 · fonte del testo
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