Corte costituzionale

Sentenza n. 107/1974

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/04/1974 · relatore Ercole Rocchetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 32

della legge 11 febbraio 1971, n. 11 (Nuova disciplina dell'affitto di

fondi rustici), e dell'art. 5 ter, terzo comma, della legge 4 agosto

1971, n. 592 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 5

luglio 1971, n. 432, concernente interventi in favore

dell'agricoltura), nonché, in subordine, dell'art. 14 della legge 15

settembre 1964, n. 756 (Norme in materia di contratti agrari), promossi

con le seguenti ordinanze:

1) ordinanze emesse l'8 luglio 1971 dal tribunale di Grosseto -

sezione specializzata agraria - nei procedimenti civili rispettivamente

vertenti tra Vivarelli Colonna Enrico e Cosimi Benito ed altri e tra

Vivarelli Colonna Riccardo e Conti Ernesto ed altri, iscritte ai nn.

457 e 458 del registro ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 23 del 26 gennaio 1972;

2) ordinanze emesse il 25 gennaio 1972 dalla Corte d'appello di

Bologna - sezione specializzata agraria - in tre procedimenti civili

rispettivamente vertenti tra Fabbri Domenico e Augusto e Graziani

Enrico, tra Visani Serafino e Graziani Enrico e tra Visani Giovanni e

Graziani Enrico, iscritte ai nn. 81, 82 e 83 del registro ordinanze

1972 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 104 del

19 aprile 1972;

3) ordinanza emessa il 6 aprile 1972 dal tribunale di Palmi -

sezione specializzata agraria - nel procedimento civile vertente tra De

Bella Anna e Loiacono Carmine Antonio, iscritta al n. 196 del registro

ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 165 del 28 giugno 1972;

4) ordinanza emessa il 25 gennaio 1972 dal tribunale di Agrigento -

sezione specializzata agraria - nel procedimento civile vertente tra

Belliotti Adele ed altri e Bongiovanni Antonino ed altri, iscritta al

n. 221 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 187 del 19 luglio 1972;

5) ordinanza emessa il 6 dicembre 1972 dal tribunale di Macerata -

sezione specializzata agraria - nel procedimento civile vertente tra

Pascali Angela e Mancini Guido, iscritta al n. 48 del registro

ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 81 del 28 marzo 1973;

6) ordinanza emessa il 22 maggio 1973 dalla Corte d'appello di

Bologna - sezione specializzata agraria - nel procedimento civile

vertente tra Lodi Maria Luisa e Vannini Giuseppe, iscritta al n. 318

del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 249 del 26 settembre 1973.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri e di costituzione di Vivarelli Colonna Enrico e Riccardo,

Graziani Enrico, De Bella Anna, Belliotti Adele ed altri, Pascali

Angela, Lodi Maria Luisa, Gonnelli Edilio, Fusini Enrico e Loiacono

Carmine Antonio;

udito nell'udienza pubblica del 9 gennaio 1974 il Giudice relatore

Ercole Rocchetti;

uditi gli avvocati Paolo Barile, Antonio Sorrentino e Antonio

Astorri, per i proprietari, gli avvocati Michele Giorgianni, Emilio

Romagnoli e Giuseppe Di Stefano, per gli affittuari, ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Le sezioni specializzate agrarie dei tribunali di Grosseto, di

Palmi, di Agrigento e di Macerata e quella della Corte di appello di

Bologna, con le ordinanze indicate in epigrafe hanno deferito alla

Corte l'esame della costituzionalità dell'art. 32 della legge 11

febbraio 1971, n. 11, che ha abrogato l'articolo unico della legge 13

giugno 1961, n. 527, il quale disponeva che la proroga dei contratti

agrari non era ammessa quando il concedente intendesse compiere nel

fondo radicali e immediate trasformazioni agrarie, la cui esecuzione

fosse incompatibile con la continuazione del contratto e il cui piano

fosse stato dichiarato attuabile e utile ai fini della produzione

agraria dall'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura.

Tutte le ordinanze, meno quella del tribunale di Grosseto, hanno

altresì impugnato l'art. 5 ter della legge 4 agosto 1971, n. 592, che

ha interpretato autenticamente il suddetto art. 32, comprendendo

nell'effetto abrogativo anche la disposizione originaria della

esclusione della proroga, e cioè quella di cui alla lettera b)

dell'art. 1 del d.l.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273.

Le ordinanze del tribunale di Grosseto e quella del tribunale di

Agrigento propongono poi, in via alternativa, ma in realtà

subordinata, anche questione di costituzionalità dell'art. 14 legge 15

settembre 1964, n. 756, che dispone la proroga dei contratti agrari,

in quanto, ove l'esclusione di essa (nel caso di esecuzione di lavori

di trasformazione da parte del concedente), non fosse dichiarata

illegittima, per tale dovrebbe ritenersi l'intera disposizione

concernente la proroga di quei contratti.

In tutte le ordinanze la questione di costituzionalità è posta in

riferimento agli artt. 41, 42 e 44, e, nell'ordinanza del tribunale di

Agrigento, anche in relazione agli artt. 3 e 4 della Costituzione.

Secondo le stesse ordinanze, le norme che hanno abrogato le

disposizioni, le quali consentivano al proprietario concedente di

riottenere la disponibilità del fondo per compiervi lavori di

trasformazione agraria volti ad accrescerne la produzione, sarebbero

innanzi tutto in contrasto con l'art. 41, che sancisce la libertà

dell'iniziativa economica privata; libertà che resterebbe preclusa al

proprietario ove egli non potesse dare allo sfruttamento del fondo, che

è un bene economico produttivo, quell'indirizzo che a lui sembra più

conveniente e più utile, anche ai fini sociali, in conformità del

parere tecnico espresso dai competenti organi amministrativi dello

Stato.

Quelle stesse norme abrogatrici sarebbero inoltre in contrasto con

l'art. 42 della Costituzione perché, imponendo al proprietario un

vincolo totale alla disponibilità del fondo, ne svaluterebbero

l'utilità e il valore, con un provvedimento sostanzialmente ablatorio

da parificarsi a una espropriazione non legittima, perché compiuta

senza la corresponsione di alcun indennizzo.

Infine esse sarebbero anche in contrasto con l'art. 44 della

Costituzione perché imporrebbero al proprietario vincoli (la totale

indisponibilità) non al fine di conseguire il razionale sfruttamento

del suolo, ma anzi, rendendo impossibili le trasformazioni agrarie,

idonei solo ad impedire quel razionale sfruttamento. E comunque

contrari al rispetto della proprietà terriera che, se piccola e media,

dev'essere "aiutata" e cioè non solo protetta, ma anche incentivata.

Al che è da aggiungere che, secondo il tribunale di Agrigento, le

ripetute norme contrasterebbero anche con l'art. 3, perché

favorirebbero oltre ogni razionale misura la categoria dei

concessionari di fondi agricoli a scapito di quella dei proprietari

concedenti ai quali, per essere negata ogni autonomia nella propria

attività di imprenditori in agricoltura, sarebbe anche disconosciuto

il diritto al lavoro, tutelato, nella libertà della sua scelta,

dall'art. 4 della Costituzione.

Passando alla questione proposta in via subordinata e concernente

l'assunta illegittimità della norma abrogativa, i tribunali di

Grosseto e di Agrigento deducono, come s'è già detto, la

illegittimità della norma (art. 14 legge n. 756 del 1964) che sancisce

la proroga dei contratti agrari "fino a nuova disposizione".

Secondo le relative ordinanze, venendo meno per il concedente la

possibilità di conseguire la disponibilità del fondo nell'unico caso

in cui prima era ammesso, sarebbe stato alterato l'equilibrio

precedente tra proroga e sua cessazione e quindi il contemperamento

equitativamente raggiunto dalle norme anteriori fra la tutela dei

diritti, costituzionalmente protetti, del concedente da una parte e del

concessionario dall'altra. Il tutto con riferimento a un concetto che

si assume espresso nelle sentenze di questa Corte n. 53 del 1962 e n.

16 del 1968.

Dal che discenderebbe la violazione di tutti gli articoli della

Costituzione sopra richiamati.

Le ordinanze sono state tutte comunicate, notificate e pubblicate

come per legge.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo

dell'Avvocatura generale dello Stato è intervenuto dinanzi alla Corte

nei giudizi promossi dal tribunale di Grosseto nei procedimenti civili

riuniti promossi da Vivarelli Colonna Enrico contro Cosimi Benito ed

altri, e dal tribunale di Agrigento nel procedimento civile vertente

tra Belliotti Adele ed altri e Bongiovanni Antonino ed altri, deducendo

la infondatezza delle questioni. La difesa dello Stato rileva che le

disposizioni della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e dell'art. 32 in

particolare, non soltanto non violano nessuna delle norme

costituzionali indicate nelle ordinanze di rinvio, ma, positivamente,

si configurano come efficace strumento di realizzazione degli scopi cui

le disposizioni stesse sono ispirate.

3. - Si sono inoltre costituiti, sostenendo la infondatezza delle

questioni prospettate dalle ordinanze di rinvio, emesse dal tribunale

di Grosseto nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Vivarelli

Colonna Enrico e Cosimi Benito ed altri e dal tribunale di Palmi nel

procedimento civile vertente tra De Bella Anna e Loiacono Carmine

Antonio, rispettivamente i mezzadri Gonnelli Edilio e Fusini Enrico e

il sig. Loiacono Carmine Antonio.

La difesa dei mezzadri, con deduzioni del 9 febbraio 1972,

sviluppate ed integrate dalla successiva memoria, osserva che la

premessa dalla quale muove l'ordinanza di rinvio non è esatta, perché

la legittimità dell'art. 14 della legge n. 756 del 1964 non risiede

esclusivamente nella possibilità che la proroga dei contratti, in essa

disposta, possa cessare per la facoltà attribuita al concedente di

procedere a trasformazioni fondiarie.

La linea di evoluzione dell'istituto delle trasformazioni agrarie

dimostrerebbe invece che, nella intenzione del legislatore, la

continuazione della proroga, anche in caso di trasformazioni radicali e

immediate, nonché in tutti i casi di miglioramento, restava la regola,

mentre l'eccezione era limitata ai soli casi di incompatibilità con la

continuazione del contratto e di più conveniente occupazione della

mano d'opera.

La difesa del Gonnelli e del Fusini, inoltre, dopo aver ricordato i

gravi inconvenienti che l'istituto delle trasformazioni ha provocato

nei rapporti agrari, legittimando richieste pretestuose al solo scopo

di ottenere la cessazione del contratto agrario, afferma che la norma

dell'art. 32 della legge n. 11 del 1971 ha inteso ovviare precisamente

a quegli inconvenienti, lasciando sussistere tutti gli altri motivi di

cessazione della proroga e di risoluzione contrattuale. In questa

prospettiva, il richiamo ad un brano della sentenza della Corte n. 16

del 1968, da cui l'ordinanza prende lo spunto per formulare le dedotte

censure di legittimità costituzionale, non avrebbe alcun valore,

perché in quella decisione la legittimità della proroga è fondata su

una serie di considerazioni tra le quali l'accenno al nesso tra

miglioramenti del concedente e proroga costituisce semplice aggiunta

alla motivazione della sentenza.

Il sig. Loiacono, dal canto suo, ritiene che non abbiano fondamento

i dubbi di legittimità costituzionale prospettati dal tribunale di

Palmi perché le norme denunciate, in quanto dirette ad assicurare la

funzione sociale della proprietà, lungi dal violare il dettato

costituzionale, lo integrano e lo attuano secondo le esigenze storiche,

la cui interpretazione è riservata esclusivamente al legislatore

ordinario. La nuova disciplina, inoltre, avrebbe lo scopo di tutelare

la posizione del contraente più debole in considerazione della

preminenza della prestazione di lavoro svolta nel rapporto e perciò

attuerebbe finalmente il precetto dell'art. 44 della Costituzione,

realizzando un più razionale sfruttamento del suolo e più equi

rapporti sociali.

4. - Si sono infine costituiti dinanzi alla Corte i concedenti

Enrico Vivarelli Colonna e Riccardo Vivarelli Colonna, attori

rispettivamente nei due giudizi promossi dal tribunale di Grosseto;

Enrico Graziani nei tre giudizi promossi dalla Corte d'appello di

Bologna, con ordinanze del 25 gennaio 1972; Anna De Bella nel giudizio

promosso dal tribunale di Palmi; Adele Belliotti, Elena Castellana,

Orazio Comella, Enrico Belliotti e Luisa Belliotti, nel giudizio

promosso dal tribunale di Agrigento; Angela Pascali, nel giudizio

promosso dal tribunale di Macerata; Maria Luisa Lodi nel giudizio

promosso dalla Corte d'appello di Bologna con ordinanza 22 maggio 1973.

In sostanza i concedenti aderiscono alle censure prospettate nelle

ordinanze di rinvio e chiedono che la Corte dichiari la illegittimità

costituzionale delle norme impugnate.

I difensori di Enrico Vivarelli Colonna, Enrico Graziani, Adele

Belliotti ed altri, hanno ulteriormente illustrato, in una unica

memoria, le loro deduzioni "allo scopo di offrire alla Corte un quadro

organico dei problemi, quali sono stati prospettati" dalle ordinanze di

rinvio.

5. - All'udienza pubblica, le parti hanno sviluppato e ribadito,

anche oralmente, le argomentazioni esposte negli scritti difensivi,

insistendo nelle rispettive conclusioni. Considerato in diritto :

1. - I giudizi proposti con le nove ordinanze elencate in epigrafe

vanno riuniti, avendo per oggetto questioni identiche o, comunque,

connesse.

2. - La proroga dei contratti agrari, che è stata da ultimo

disciplinata dall'art. 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756, dura

ormai da oltre trenta anni e, nella norma anzidetta, è stata ora

prevista debba continuare "fino a nuova disposizione". Si è inteso in

tal modo assicurare stabilità al lavoratore sul fondo a lui concesso e

dal quale egli ritrae i mezzi di sussistenza, nel mentre, con altre

norme, si è provveduto a migliorarne la posizione in ordine alla

ripartizione dei prodotti ed ai poteri di iniziativa. Il tutto in

conformità dei principi costituzionali che privilegiano il lavoro e

autorizzano l'imposizione di obblighi e vincoli alla proprietà

terriera privata, al fine di stabilire equi rapporti sociali.

In correlazione, sono rimasti limitati i poteri del

proprietario-concedente, ed a tutela della sua posizione contrattuale,

in luogo del suo antico potere di recesso, sono state introdotte cause

di esclusione dalla proroga, configurabili come giuste cause o

giustificati motivi autorizzanti lo scioglimento del rapporto.

Lasciando da parte quanto in tal senso è stato previsto a favore

dei proprietari-concedenti che siano o siano stati coltivatori diretti,

e la cui posizione qui non interessa, si osserva che, a tutela dei

proprietari-concedenti senza altra qualificazione, sono state previste

due sole cause di cessazione. La prima, concernente l'inadempimento

grave da parte del concessionario in ordine alle obbligazioni nascenti

dal contratto, e la seconda, relativa all'intento del concedente di

compiere nel fondo trasformazioni agrarie, la cui esecuzione sia

incompatibile con la continuazione del rapporto.

3. - All'interesse del proprietario-concedente, in esito a tale

seconda ipotesi, corrisponde (in base all'ultima e più precisa formula

di cui alla legge 13 giugno 1961, n. 527) un diritto esercitabile solo

in concorso di condizioni attinenti il pubblico interesse e sotto il

controllo dell'autorità amministrativa.

Ed infatti, secondo il disposto dell'articolo unico della detta

legge, la proroga non è ammessa "se il concedente voglia compiere nel

fondo radicali ed immediate trasformazioni agrarie, la cui esecuzione

sia incompatibile con la continuazione del contratto, e il cui piano

sia già stato dichiarato attuabile ed utile - tenuto conto

dell'interesse generale della produzione agraria e delle esigenze della

occupazione della manodopera - dall'Ispettorato compartimentale

dell'agricoltura, il quale fissa il termine entro il quale devono

essere compiute le opere di trasformazione".

E l'articolo termina prevedendo che, contro il provvedimento

dell'Ispettorato, è ammesso ricorso gerarchico al Ministero

dell'agricoltura e foreste, il quale provvede con decreto, ovviamente

soggetto ai comuni rimedi giurisdizionali.

4. - Per effetto delle norme abrogatrici di cui agli artt. 32

della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e 5 ter della legge 4 agosto 1971,

n. 592, tale potere del proprietario-concedente è stato ora eliminato,

rimanendo così preclusa ogni sua iniziativa volta a una sostanziale

trasformazione e al miglior rendimento del fondo.

Contro questa ulteriore limitazione dei poteri del

proprietario-concedente, risultante dalle già indicate norme

abrogatrici, sono insorte nei giudizi a quo le parti attrici che

avevano proposto, prima dell'entrata in vigore di esse, azione di

cessazione della proroga, e, su loro eccezione, le ordinanze indicate

in epigrafe hanno sollevato le questioni di costituzionalità delle

norme innanzi indicate, con riferimento agli artt. 41, 42, 44 e 3 e 4

della Costituzione. Per il caso che esse venissero dichiarate non

fondate, le ordinanze hanno poi sollevato anche questione dell'art. 14

della legge 15 settembre 1964, n. 756, che dispone la proroga dei

contratti agrari, e ciò in riferimento agli stessi articoli della

Costituzione.

5. - Non vi è dubbio che le disposizioni impugnate, valutate nel

quadro del descritto sistema vincolistico dei contratti agrari,

costituiscono un'ulteriore grave limitazione del diritto del

concedente: ed infatti l'esclusione della cessazione della proroga,

nell'ipotesi in cui costui voglia disporre del fondo per operarvi

radicali ed immediate trasformazioni, incide sulla sua posizione

soggettiva con un limite del quale occorre valutare la legittimità

costituzionale. A tal fine la Corte ritiene di poter affermare che

l'art. 44 Cost. - il quale consente, certo, in tema di proprietà

terriera interventi legislativi più penetranti di quelli ammessi

dall'art. 42 - richiede che le limitazioni siano finalizzate non solo

alla instaurazione di "equi rapporti sociali", ma anche alla

realizzazione di condizioni che consentano "il razionale sfruttamento

del suolo": e ciò in vista di una finalità che, unitamente

all'interesse dei singoli, vuol soddisfare quello della società.

Discende da questo principio che le limitazioni imposte dal legislatore

contrastino con l'art. 44 Cost. tutte le volte in cui, per il loro

contenuto, non favoriscano, o addirittura, come nel caso, ostacolino,

il conseguimento di quelle finalità.

6. - È sulla base di questa premessa che la questione proposta in

via principale appare fondata.

Va in proposito osservato che la legge 527 del 1961 (e le

precedenti in essa richiamate), assumendo come causa di cessazione

della proroga l'ipotesi in cui il concedente voglia compiere radicali

trasformazioni agrarie, consentiva che con la proroga convivesse uno

strumento (cessazione di essa) essenziale per impedire che il regime di

proroga confliggesse con l'esigenza, costituzionalmente rilevante, di

un "razionale sfruttamento del suolo".

Alla base della cessazione della proroga, nel caso di cui sopra, vi

è infatti una finalità che trascende l'interesse del concedente. Il

che è dimostrato dalla necessità di un controllo pubblico, esercitato

dal competente organo tecnico-amministrativo dello Stato, quale

l'Ispettorato agrario compartimentale, sulle opere e sulla loro

utilità, in funzione "dell'interesse generale della produzione

agraria" e "della esigenza della occupazione della manodopera".

Dal che può trarsi la conclusione che, se la già prevista ipotesi

di cessazione della proroga serviva ad impedire che il regime da essa

instaurato ostacolasse un fine pubblico quale il "razionale

sfruttamento del suolo", l'eliminazione dall'ordinamento di tale

possibile cessazione viene a collidere con l'art. 44 della

Costituzione.

7. - Ma l'abrogazione della norma che esclude, sempre con

riferimento al caso dei lavori di trasformazione da compiere, la

proroga del contratto agrario, non soddisfa, ed anzi contrasta, anche

il secondo degli scopi che l'art. 44 configura come validi a rendere

legittimi gli obblighi e i vincoli che possono essere imposti alla

proprietà terriera, e cioè il fine di stabilire "equi rapporti

sociali".

In proposito va osservato che tale finalità non coincide con

quella più generica espressa dall'art. 42, che assegna alla proprietà

una "funzione sociale". Questa, considerati gli scopi perseguiti dalla

norma denunziata, può riconoscersi conseguibile anche mediante

l'attuazione incondizionata del regime di proroga, come idoneo a

consolidare la posizione del concessionario del fondo, coltivatore

manuale della terra. Ma per stabilire "equi rapporti sociali" è ovvio

che non basti assicurare la tutela di una sola delle due parti del

rapporto, anche se si tratti di quella contrattualmente più debole.

Occorre invece un equo temperamento degli interessi di entrambe: il che

non può dirsi si verifichi quando al proprietario concedente (non

appartenente alla categoria dei coltivatori-diretti) è preclusa

l'unica possibilità, prima concessagli, di rientrare in possesso del

fondo al fine di operarvi trasformazioni radicali, su piani approvati,

impiegando capitali spesso cospicui ed effettuando i relativi lavori

entro termini prestabiliti che assicurino l'effettivo compimento di

essi.

Anche sotto questo profilo l'art. 44 deve pertanto considerarsi

violato.

Ne consegue che deve essere quindi dichiarata la illegittimità

costituzionale dell'art. 32 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e

dell'ultimo comma dell'art. 5 ter della legge 4 agosto 1971, n. 592.

8. - Per effetto delle predette statuizioni ridiventano operanti le

norme abrogate dalle disposizioni dichiarate illegittime. Ma è dovere

della Corte controllare se quelle norme, in base alle stesse

considerazioni che hanno portato alla dichiarazione di illegittimità

della loro abrogazione, non presentino aspetti di parziale

illegittimità. Ove ciò si verifichi (non essendo concepibile che, per

effetto di una sentenza di questa Corte, col cessare del vigore di

disposizioni costituzionalmente illegittime - art. 136 Cost. -,

diventino applicabili altre norme, a loro volta confliggenti con

principi costituzionali) è ovvio debba esercitarsi il potere previsto

dall'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Deve ammettersi infatti

che quel potere sussiste tutte le volte in cui, fra la pronunzia di

illegittimità delle norme oggetto del giudizio e la pronunzia di

illegittimità di altre disposizioni, vi sia un nesso di

conseguenzialità.

Ciò premesso, e richiamato il punto 7 della presente sentenza, nel

quale si è affermato che uno dei profili di illegittimità afferenti

la norma denunciata era rappresentato dal contrasto col fine perseguito

dall'art. 44 della Costituzione, mirante alla instaurazione di equi

rapporti sociali, deve qui rilevarsi che anche le norme ripristinate

offrono il fianco ad analoghe considerazioni critiche, nella parte in

cui omettono di prevedere qualsiasi indennizzo a favore del lavoratore

manuale della terra, che lascia il fondo non per sua scelta, ma perché

la sua permanenza non è ivi compatibile con i lavori di trasformazione

agraria che il concedente intende, essendovi stato autorizzato, di

compiere su di esso.

La Corte considera anzi essenziale, proprio ai fini del rispetto

dell'art. 44, che al concessionario sia riconosciuto e corrisposto,

allorché egli è costretto ad abbandonare il fondo, un equo

indennizzo, dovendosi ritenere costituzionalmente illegittima una

disciplina che non preveda un simile ristoro in favore di chi

beneficiava di un diritto di proroga che viene fatto cessare in vista

di un interesse del concedente e della collettività.

Tale indennizzo, ove le parti non si accordino, sarà ovviamente

liquidato ad opera del giudice, il quale, nel determinarne l'ammontare,

terrà conto dell'importo del canone, del reddito del fondo, della

durata del rapporto, e di tutti gli altri elementi di giudizio

ricorrenti nella specie.

Al riguardo non sarà inutile ricordare infine che il principio non

è ignoto al nostro ordinamento - anche all'infuori del rapporto di

lavoro - ed è applicato, benché su presupposti sostanzialmente

diversi, ma con finalità non del tutto estranee, nella legge 27

gennaio 1963, n. 19, in tema di tutela giuridica dell'avviamento

commerciale.

Da quanto sopra esposto, deriva pertanto che anche le norme

ripristinate vanno dichiarate illegittime, benché solo parzialmente, e

ciò ai sensi dell'art. 27, ultima parte, della legge 11 marzo 1953, n.

87, in quanto la loro illegittimità deriva come conseguenza dei

principi affermati nella decisione adottata.

9. - Tutte le altre questioni di legittimità, proposte in via

principale e in via subordinata, vanno dichiarate assorbite.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 32 della

legge 11 febbraio 1971, n. 11, e 5 ter, ultimo comma, della legge 4

agosto 1971, n. 592, che hanno abrogato l'articolo unico della legge 13

giugno 1961, n. 527, e l'art. 1 del d.l.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273,

in materia di proroga dei contratti agrari;

b) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo

1953, n. 87, la illegittimità costituzionale dell'articolo unico della

legge 13 giugno 1961, n. 527, e dell'art. 1 del d.l.C.P.S. 1 aprile

1947, n. 273, nella parte in cui non prevedono che al concessionario,

nei cui confronti sia pronunziata la cessazione della proroga per la

causa ivi prevista, è dovuto un equo indennizzo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1974..

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:107 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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