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In parziale deroga all'articolo 13 della legge 15 settembre 1964, n. 756, sono trasformati in contratti d'affitto, a richiesta del coltivatore, i contratti in corso nei quali vi sono elementi di contratto di affitto ancorche' non prevalenti, i contratti di affitto per la utilizzazione delle erbe, i contratti di soccida con conferimento di pascolo e i contratti di pascolo, anche di durata inferiore ad un anno, con corrispettivo rapportato al numero dei capi di bestiame introdotti nel fondo. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge 25 febbraio 1963, n. 327, e successive modificazioni. Sono esclusi dal presente articolo i contratti di affitto o le vendite di erbe, di durata inferiore ad un anno, riguardanti l'utilizzazione stagionale a pascolo dei terreni coltivati con rotazione tra colture e periodi di riposo o comunque destinati precariamente al pascolo. Nella determinazione dei canoni per i contratti di cui al comma precedente si applicano i criteri stabiliti all'articolo 3 della presente legge con riferimento ai terreni a pascolo, proporzionando l'ammontare del canone al periodo pascolativo previsto dal contratto.

Testo in vigore dal 22 febbraio 1971 al 9 marzo 1972

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-02-11;11~art24 · fonte del testo

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