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Per avere titolo alla concessione del contributo gli enti e le associazioni di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 devono avere le seguenti caratteristiche:

  • a)svolgere attivita' a livello nazionale ed avere sedi presenti ed operanti da oltre tre anni in almeno dieci regioni;
  • b)operare con la piu' ampia partecipazione degli associati, agire secondo criteri democratici per quanto riguarda l'ordinamento interno e garantire la presenza delle minoranze. Al contributo possono essere ammessi anche i soggetti aventi sede unica o sedi in meno di dieci regioni, a condizione che l'attivita' da essi svolta sia riconosciuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di evidente funzione sociale e che essi dimostrino di svolgere attivita' continuativa sull'intero territorio nazionale, o comunque in almeno dieci regioni, e da non meno di tre anni.

Testo in vigore dal 24 novembre 1987 al 5 gennaio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1987-11-19;476~art2 · fonte del testo

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