Art. 41 — Competenze del Ministro per gli affari sociali e costituzione del Comitato nazionale per le politiche dell'handicap

Il ((Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita', coordina)) l'attivita' delle Amministrazioni dello Stato competenti a realizzare gli obiettivi della presente legge ed ha compiti di promozione di politiche di sostegno per le persone handicappate e di verifica dell'attuazione della legislazione vigente in materia. I disegni di legge del Governo contenenti disposizioni concernenti la condizione delle persone handicappate sono presentati previo concerto con il ((Ministro delegato per la famiglia e le disabilita')). Il concerto con il ((Ministro delegato per la famiglia e le disabilita')) e' obbligatorio per i regolamenti e per gli atti di carattere generale adotti in materia. Per favorire l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato nazionale per le politiche dell'handicap. Il Comitato e' composto dal Ministro per gli affari sociali, che lo presiede, dai Ministri dell'interno, del tesoro, della pubblica istruzione, della sanita', del lavoro e della previdenza sociale, nonche' dai Ministri per le riforme istituzionali e gli affari regionali e per il coordinamento delle politiche comunitarie. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare. Il Comitato e' convocato almeno tre volte l'anno, di cui una prima della presentazione al Consiglio dei ministri del disegno di legge finanziaria. Il Comitato si avvale di:

  • a)tre assessori scelti tra gli assessori regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle provincie autonome ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 4/8;
  • b)tre rappresentanti degli enti locali designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e un rappresentante degli enti locali designato dalla Lega delle autonomie locali;
  • c)cinque esperti scelti fra i membri degli enti e delle associazioni in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 19 novembre 1987, n. 476, che svolgano attivita' di promozione e tutela delle persone handicappate e delle loro famiglie;
  • d)tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 1 Il Comitato si avvale dei sistemi informativi delle Amministrazioni in esso rappresentate. ((Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita')), ogni due anni, entro il 15 aprile, presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato di attuazione delle politiche per l'handicap in Italia, nonche' sugli indirizzi che saranno seguiti. A tal fine le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri tutti i dati relativi agli interventi di loro competenza disciplinati dalla presente legge. Nel primo anno di applicazione della presente legge la relazione e' presentata entro il 30 ottobre. Il Comitato, nell'esercizio delle sue funzioni, e' coadiuvato da una commissione permanente composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione, della sanita', del lavoro e della previdenza sociale, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, nonche' da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui uno del Dipartimento per gli affari sociali, uno del Dipartimento per gli affari regionali, uno del Dipartimento per la funzione pubblica. La commissione e' presieduta dal responsabile dell'Ufficio per le problematiche della famiglia, della terza eta', dei disabili e degli emarginati, del Dipartimento per gli affari sociali.5
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale con sentenza 21-29 ottobre 1992, n. 406 (in G.U. 1a s. s. 4/11/1992, n. 46) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del sesto comma del presente articolo nella parte in cui, con riguardo alla lettera a), prevede che il Comitato "si avvale di", anziche' "e' composto da".

D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373

5

Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari sociali le funzioni del soppresso Comitato nazionale per le politiche dell'handicap di cui all'art. 41 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

Testo vigente dal 15 agosto 2018

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 406/1992

    Ha colpito questo articolo
    29 ottobre 1992

    La posizione dei rappresentanti regionali nell'ambito del Comitato nazionale per le politiche dell'handicap, in termini di mero "avvalimento" da parte di tale organo, non è idonea a salvaguardare il ruolo delle Regioni, quali enti dotati di autonomia politica costituzionalmente garantita, in relazione ai compiti assegnati al Comitato stesso (in particolare quelli di consulenza sulla ripartizione del fondo per l'integrazione degli interventi regionali e provinciali, e di approvazione di altri criteri di ripartizione del fondo medesimo) compiti che, per l'eterogeneità della materia e l'intreccio delle competenze che vi regna, coinvolgono anche in vario modo settori affidati alle attribuzioni delle Regioni stesse. L'apporto dei rappresentanti regionali deve quindi configurarsi come vera e istituzionale partecipazione all'attività del Comitato e pertanto, dovendosi escludere la possibilità di una interpretazione correttiva della norma denunziata, va dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 41, sesto comma, l. 5 febbraio 1992, n. 104, nella parte in cui, con riguardo alla lettera a), prevede che il Comitato "si avvale di", anziché "è composto da".

    Art. 41 Legge 104 · Art. 10 Legge 104 · Art. 117 cost. · Art. 118 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 2009 al 15 agosto 2018. 18 parole tolte, 45 parole aggiunte in 2 capoversi.

Il tolto: Ministro per gli affari sociali aggiunto: Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita', coordina l'attivita' delle Amministrazioni dello Stato competenti a realizzare gli obiettivi della presente … disposizioni concernenti la condizione delle persone handicappate sono presentati previo concerto con il Ministro tolto: per gli affari sociali aggiunto: delegato per la famiglia e le disabilita'. Il concerto con il Ministro tolto: per gli affari sociali aggiunto: delegato per la famiglia e le disabilita' e' obbligatorio per i regolamenti e per gli atti di carattere generale adotti …

d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il Comitato si avvale dei sistemi informativi delle Amministrazioni in esso rappresentate. Il tolto: Ministro per gli affari sociali aggiunto: Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita', ogni due anni, entro il 15 aprile, presenta una relazione al Parlamento sui …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104~art41 · fonte del testo

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