1. Il terzo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Se non deve ordinare la liberazione, il procuratore della Repubblica o il pretore, con decreto motivato, convalida l'arresto e, valutate le esigenze cautelari di cui all'articolo 253, dispone il mantenimento della custodia in carcere, l'applicazione della misura prevista nel primo comma dell'articolo 254-bis o di quelle previste nell'articolo 282, ovvero la rimessione in liberta' dell'imputato. Il decreto di convalida deve contenere l'enunciazione sommaria del fatto e degli articoli di legge che lo prevedono e deve essere immediatamente consegnato in copia all'imputato".

Testo vigente dal 10 agosto 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-08-05;330~art6 · fonte del testo

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