1. Il quarto comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Quando l'imputato non deve essere giudicato con il rito direttissimo, il decreto di convalida e' trasmesso senza ritardo insieme agli atti al giudice istruttore competente per la convalida dell'ordine di arresto, e cessa di avere efficacia se non e' da questi confermato con decreto motivato entro dieci giorni dall'arresto; nel confermare la convalida il giudice istruttore puo' anche modificare le disposizioni relative alla liberta' personale. Se si procede a giudizio direttissimo ai sensi dell'articolo 502 o del quarto comma dell'articolo 505, la convalida cessa di avere efficacia ove entro dieci giorni dall'arresto non sia confermata con ordinanza dal giudice del dibattimento o non sia pronunciata sentenza di condanna".

Testo vigente dal 10 agosto 1988

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 46/1990

    Altra decisione
    2 febbraio 1990

    Vanno restituiti gli atti al giudice remittente perché valuti se, alla stregua della normativa sopravvenuta (art. 250, secondo comma, D.P.R. 28 luglio 1989, n. 271 disp. att. c.p.p. 1988) sia tuttora rilevante la questione, sollevata in riferimento agli artt. 13, secondo e terzo comma; 102, primo comma, e 112 Cost., dell'art. 7 l. 5 agosto 1988, n. 330, nella parte in cui prevede che il giudice istruttore confermi la convalida dell'arresto.

    Art. 7 Nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi della liberta' personale nel processo penale · Art. 13 cost. · Art. 102 cost. · Art. 112 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 215/1989

    Questione inammissibile
    20 aprile 1989

    Manifesta inammissibilità della questione in quanto proposta in via meramente astratta ed ipotetica, dato che il giudice istruttore - non investito, ai sensi dell'art. 7 l. n. 330/1988, della cognizione in ordine alla "conferma" del provvedimento di convalida dell'arresto disposto dal pubblico ministero - non era stato chiamato ad applicare la norma di cui si contesta la legittimità. - S. nn. 115/1983, 300/1983, 146/1985, 117/1987.

    Art. 7 Nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi della liberta' personale nel processo penale · Art. 13 cost. · Art. 102 cost. · Art. 107 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-08-05;330~art7 · fonte del testo

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