1. L'articolo 254-bis del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 254-bis. - (Misura disposta in luogo della custodia in carcere. Principio di adeguatezza). - In ogni stato e grado del procedimento, nell'emettere il mandato di cattura, il giudice dispone che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto nella propria abitazione, in altro luogo di privata dimora o in luogo pubblico di cura o di assistenza, quando tale misura appare sufficiente a salvaguardare le esigenze che hanno determinato l'emissione del provvedimento. Nel corso dell'istruzione sommaria e dopo l'emissione del mandato di cattura il pubblico ministero o il pretore dispongono che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto in uno dei luoghi di cui al comma precedente quando tale misura appare sufficiente a salvaguardare le esigenze cautelari previste nell'articolo 253. Il pubblico ministero o il pretore, se e' presentata domanda di applicazione della misura e non ritengono di accoglierla, trasmettono gli atti con le loro richieste al giudice istruttore affinche' decida; in ogni altro stato e grado del procedimento, dopo l'emissione del mandato di cattura, la suddetta misura e' concessa dal giudice indicato nell'articolo 279. La misura di cui ai commi precedenti e' revocata con ordinanza, d'ufficio o anche su richiesta del pubblico ministero ovvero del pretore durante l'istruzione sommaria, dal giudice indicato nella seconda parte del precedente comma quando nuove circostanze impongono una diversa valutazione delle ragioni che l'hanno consentita o quando l'imputato viola taluna delle prescrizioni impostegli. In tali casi con l'ordinanza di revoca il giudice ordina che l'imputato sia condotto in carcere".

Testo vigente dal 10 agosto 1988

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1988-08-05;330~art15 · fonte del testo

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