La Commissione di disciplina prevista nell'art. 246 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, e' composta dal prefetto, che la convoca e la presiede con facolta' di delegare un vice prefetto, dal questore o dal vice questore e da un ufficiale superiore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, designato dall'ispettore di zona. Un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, designato dall'ispettore di zona, di grado non superiore a capitano, esercita le funzioni di segretario.

Testo vigente dal 26 aprile 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288~art7 · fonte del testo

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