Al questore compete: l'approvazione delle punizioni inflitte dai comandanti dei reparti provinciali a sottufficiali e guardie di pubblica sicurezza in forza ai reparti predetti nonche' l'autorizzazione al deferimento dello stesso personale alla Commissione di disciplina; l'approvazione dei trasferimenti nell'ambito dei reparti provinciali; la facolta' di limitare o sospendere, per esigenze di servizio, la concessione delle licenze. I provvedimenti di cui sopra possono essere disposti dal questore anche di propria iniziativa. Le attribuzioni di cui ai commi precedenti competono anche ai dirigenti degli uffici compartimentali di polizia ferroviaria e di polizia di frontiera. Sono devolute ai comandanti di Corpo di cui al precedente art. 4 tutte le altre attribuzioni che il regolamento approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, demandava ai questori ed ai direttori delle scuole di polizia.

Testo vigente dal 26 aprile 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288~art6 · fonte del testo

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