Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza si distinguono in: ufficiali in servizio permanente; ufficiali in congedo; ufficiali in congedo assoluto. Gli ufficiali in congedo sono ripartiti in due categorie: ufficiali in posizione di ausiliaria ed ufficiali in posizione di riserva. Gli ufficiali in servizio permanente sono vincolati dal rapporto d'impiego; quelli in congedo hanno gli obblighi di servizio previsti dalla presente legge; quelli in congedo assoluto non hanno obblighi di servizio, ma conservano il grado e l'onore dell'uniforme.

Testo vigente dal 26 aprile 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288~art8 · fonte del testo

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