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L'ufficiale in aspettativa per motivi privati, compreso nelle aliquote di scrutinio per l'avanzamento o che debba sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento, deve, salva la facolta' di rinunciare all'avanzamento o agli esami, essere richiamato in servizio. L'ufficiale in aspettativa per infermita', compreso nelle aliquote di scrutinio per l'avanzamento o che debba sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento, qualora ne faccia domanda, e' sottoposto ad accertamenti sanitari prima della scadenza dell'aspettativa. Se riconosciuto idoneo e' richiamato in servizio.

Testo in vigore dal 26 aprile 1956 al 27 febbraio 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288~art18 · fonte del testo

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