Non e` ingiustificata la disciplina diversificata, quanto al regime delle assenze, degli insegnanti non di ruolo - rispetto alla disciplina relativa al restante personale statale - attesa la peculiarita` della loro posizione (cosi`, in particolare, nelle modalita` di reclutamento, di assegnazione delle sedi e di conservazione del posto); ne`, d'altro canto, l'identita` di regime (nei congedi e nelle aspettative) del personale docente di ruolo e non di ruolo, puo` essere assunta a riferimento di un'assimila- zione, non consentita, attesa la diversita` delle situazioni con- siderate. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 9, 10, 15 della l. 19 marzo 1955, n. 160, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 32, primo comma, 38, secondo comma, Cost.).
Art. 9 Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica · Art. 10 Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica · Art. 15 Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica · Art. 3 cost.