Corte costituzionale

Ordinanza n. 137/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/02/1988 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9, 10 e 15

della legge 19 marzo 1955, n. 160 ("Norme sullo stato giuridico del

personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di

istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica"),

promossi con n. 2 ordinanze emesse l'11 aprile 1985 dal T.A.R. della

Liguria iscritte rispettivamente ai nn. 806 e 807 del registro

ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 21, 1ª serie speciale dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione di Serra Franca nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il tribunale amministrativo regionale per la Liguria,

nel corso di due giudizi instaurati dall'insegnante non di ruolo

Franca Serra, per l'annullamento di due provvedimenti a lei relativi,

adottati dal Provveditore agli Studi di Genova, ha sollevato, con due

distinte ordinanze, questione di legittimità costituzionale degli

artt. 9, 10 e 15 della legge 19 marzo 1955, n. 160, ("Norme sullo

stato giuridico del personale insegnate non di ruolo delle scuole e

degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale

e tecnica"), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 32, primo

comma, e 38, secondo comma, Cost.;

che, ad avviso del giudice a quo, il diverso regime delle

assenze per malattia, accertata dall'amministrazione, nei riguardi

degli insegnanti non di ruolo, sarebbe ingiustificatamente

discriminatorio rispetto al più favorevole regime previsto per il

restante personale statale non di ruolo sotto i seguenti profili: a)

l'art. 10 introduce per il personale insegnante, ai fini della

conservazione del posto, un ulteriore limite massimo - rispetto a

quello posto per il restante personale statale - relativo al computo

cumulativo delle assenze nell'arco di un triennio, non

giustificabile, in relazione alla tutela del diritto alla salute, con

l'atipicità della funzione didattica; b) per gli insegnanti non di

ruolo, il potere di licenziamento ha un carattere rigidamente

vincolato, in relazione alle ipotesi previste dai precedenti artt. 9

e 10 della legge n. 160 del 1955, di contro al carattere

discrezionale dell'analogo potere previsto per le altre

amministrazioni dello Stato, mentre tale diversità non appare

giustificabile in base "ad alcuna specialità di ratio pertinente

alla funzione didattica";

che è costituita in giudizio la parte privata, la quale ha

chiesto che la questione venga dichiarata fondata, ed ha spiegato

intervento la Presidenza del Consiglio, per il tramite

dell'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per la manifesta

infondatezza della questione;

Considerato che le due ordinanze di rinvio prospettano identica

questione di legittimità costituzionale, e possono perciò essere

congiuntamente definite;

che, a fronte della obbiettiva diversità della disciplina

normativa vigente, considerata nel suo complesso, fra il personale

insegnante, e il personale delle altre amministrazioni statali,

appare apodittica l'affermazione, contenuta nelle ordinanze di rinvio

secondo cui, con riferimento a questo aspetto specifico, relativo al

regime delle assenze per malattia degli insegnanti non di ruolo, non

sarebbe giustificabile il trattamento previsto, diverso da quello del

restante personale statale non di ruolo;

che, invece, ad avviso della Corte, per quel che riguarda gli

insegnanti non di ruolo, le modalità di reclutamento ad andamento

ciclico, di assegnazione delle sedi, di conservazione del posto,

presentano peculiarità tali, rispetto alla disciplina relativa al

restante personale statale, da non far apparire ingiustificata la

disciplina diversificata quanto al regime delle assenze;

che non è conferente il richiamo, contenuto nelle ordinanze di

rinvio, alla circostanza che il regime dei congedi e delle

aspettative è invece identico per il personale di ruolo docente e

non docente (art. 62 d.P.R. n. 417 del 1974), non potendo questo

regime essere assunto come punto di riferimento tale da richiedere

una analoga assimilazione anche per il personale non di ruolo, in

quanto, la situazione del personale di ruolo, proprio a ragione della

stabilità del rapporto, è certamente diversa da quella del

personale non di ruolo;

che, pertanto, la questione, prospettata sotto entrambi gli

anzidetti profili, è manifestamente infondata;

Visti gli art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti la

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti in giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale degli artt. 9, 10 e 15 della

legge 19 marzo 1955, n. 160, ("Norme sullo stato giuridico del

personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di

istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica"),

sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 32, primo comma,

e 38, secondo comma, Cost., dal tribunale amministrativo regionale

della Liguria con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:137 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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