Corte costituzionale

Sentenza n. 212/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1983 · relatore Antonino de Stefano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 9,

10 e 15 della legge 19 marzo 1955, n. 160 (Norme sullo stato giuridico

del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di

istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica),

promossi con le ordinanze emesse il 18 maggio 1976 dal Tribunale

amministrativo regionale per il Veneto, il 4 marzo 1977 dal Consiglio

di Stato, Sez. VI giurisdizionale, il 20 febbraio 1979 dal Tribunale

amministrativo regionale per la Campania e il 12 dicembre 1980 dal

Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, rispettivamente

iscritte al n. 704 del registro ordinanze 11976, al n. 287 del registro

ordinanze 1977, al n. 996 del registro ordinanze 1979 e al n. 419 del

registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 10 e 218 del 1977, n. 64 del 1980 e n. 283 del 1981.

Visti gli atti di costituzione di Fontana Elena, di Proto Sergio e

di Mercanti Antonia e gli atti di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1982 il Giudice relatore

Antonino De Stefano;

uditi gli avvocati Angelo Foletto per Fontana Elena e Francesco

Tinaglia per Mercanti Antonia e l'avvocato dello Stato Giuseppe

Angelini Rota per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza in data 18 maggio 1976, il Tribunale regionale

amministrativo per il Veneto ha sottoposto al giudizio di questa Corte

gli artt. 9 e 10 della legge 19 marzo 1955, n. 160 (Norme sullo stato

giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli

istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e

tecnica) "nella parte in cui pongono dei limiti alla durata dei periodi

di assenza per malattia dei professori incaricati". La questione è

stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione,

nel corso di un giudizio promosso dalla prof.ssa Elena Fontana in

seguito al licenziamento disposto, nei suoi confronti, per aver

superato il limite massimo di assenze per malattia (di duecento giorni

nell'ultimo triennio) consentito dalle disposizioni impugnate per il

mantenimento del rapporto d'impiego dei professori incaricati.

Nella motivazione dell'ordinanza di rimessione si esclude anzitutto

che le norme stesse siano state abrogate da leggi successive. È pure

da escludere, secondo il TAR per il Veneto, che il limite di duecento

giorni complessivi di assenza sia venuto meno per effetto della

sentenza di questa Corte n. 39 del 1972. Tuttavia, pur non potendo

negarsi che le disposizioni in questione siano tuttora in vigore, dalla

parte motiva della suddetta sentenza si traggono, secondo il giudice a

quo, argomenti per porre in forse la loro legittimità costituzionale.

2. - Notificata, comunicata e regolarmente pubblicata l'ordinanza

di rinvio, il 1 febbraio 1977 si è costituita in giudizio la prof.ssa

Fontana, chiedendo che le disposizioni impugnate siano dichiarate

illegittime. Nell'atto di deduzioni si osserva che lo status giuridico

della ricorrente (alla quale l'incarico da cui era stata sollevata, con

il contestato licenziamento, era stato conferito a tempo indeterminato)

era profondamente diverso da quello configurabile in base agli artt. 9

e 10 della legge del 1955; e ciò in quanto in tali articoli si parla

di "professori incaricati" evidentemente secondo la normativa vigente

(riguardo a questo personale) prima della legge 13 giugno 1969, n. 282,

per effetto della quale, attesa la possibilità da essa data, del

conferimento degli incarichi di insegnamento non più per uno, tre o

cinque anni - come in precedenza - ma a tempo indeterminato, il

rapporto dell'insegnante incaricato con lo Stato aveva subito una

profonda trasformazione, assumendo un carattere non più precario, ma

sostanzialmente permanente. E se poi si considera - prosegue la difesa

della ricorrente - l'ulteriore avvicinamento operato, fra professori di

ruolo e insegnanti incaricati, con l'art. 118 del d.P.R. 31 maggio

1974, n. 417 - attraverso l'estensione, in esso prevista in via

generale, delle norme dettate per il personale di ruolo al personale

non di ruolo - se ne deve concludere che la differenza di status fra le

due categorie, mentre potrà avere rilevanza per questioni inerenti

allo sviluppo della carriera, alle retribuzioni, ecc., non può farsi

valere, senza violazione dei principi costituzionali, per ciò che

riguarda la materia dei congedi straordinari e delle assenze per

malattia, poiché non è ammissibile che il "bene della salute" sia

tutelabile in modo diverso e riduttivo sol perché si tratta di

personale non di ruolo.

Con atto 24 gennaio 1977, è intervenuta in giudizio, per il

Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata priva di fondamento. Secondo

l'Avvocatura, la disparità di trattamento tra insegnanti di ruolo e

incaricati, in considerazione della quale la questione stessa è stata

sollevata, trova piena giustificazione nella diversa natura dei

rispettivi rapporti di servizio, ed è perciò da escludere che l'art.

3 della Costituzione possa ritenersi violato. Inoltre, poiché è

indubbio che le norme impugnate assicurano all'insegnante incaricato la

possibilità di assenze dal lavoro per malattia e necessità di cura,

deve riconoscersi che anche l'art. 32 Cost. è, nel caso, pienamente

osservato. L'Avvocatura conviene che in base alla legge n. 282 del 1969

i docenti non di ruolo sono nominati non più annualmente ma a tempo

indeterminato; ma ciò non toglie che essi ricevono in assegnazione il

posto "per incarico", e non entrano quindi a far parte

dell'organizzazione della scuola, rimanendo sempre soggetti alla

cessazione del rapporto per la perdita del posto. Non è, quindi,

contestabile che il limite massimo di durata per malattia debba essere

diverso fra insegnanti di ruolo e insegnanti non di ruolo, in quanto

diversamente influenzato dallo stabile, per gli uni, o precario, per

gli altri, inserimento nel posto di insegnamento.

In una memoria depositata il 19 aprile 1982, la difesa della

prof.ssa Fontana insiste nell'affermare che le differenze di base che

si riscontrano nello status dei professori di ruolo e, rispettivamente,

degli insegnanti incaricati, non sono sufficienti a giustificare la

diversità di trattamento cui, riguardo ai periodi consentiti di

assenza per malattia, danno luogo, a scapito dei secondi, le norme

impugnate. Inoltre, con richiamo al citato art. 118 d.P.R. 31 maggio

1974, n. 417, osserva che, dato che nel 1974, al momento della

emanazione delle norme sullo stato giuridico del personale insegnante,

vigeva ormai la nomina a tempo indeterminato dei docenti non di ruolo -

ben diversa dalla nomina a tempo determinato o meglio annuale

configurata nella normazione del 1955 - gli artt. 62 e seguenti dello

stesso decreto (che con rinvio alle norme del t.u. n. 10 del 3 gennaio

1957 fissano i più estesi limiti dei periodi di assenza per malattia

per i professori di ruolo) si sarebbero dovuti ritenere senz'altro

applicabili al personale non di ruolo. Tanto più che un altro articolo

del d.P.R. n. 417, l'art. 140, prevede l'abrogazione di tutte le

precedenti norme, di legge e di regolamento, contrastanti, o comunque

incompatibili con esso. Qualora però - conclude la difesa della

ricorrente - l'applicabilità delle norme dettate per i professori di

ruolo, agl'insegnanti incaricati, dovesse escludersi, le ragioni

addotte a sostegno della eccezione di incostituzionalità ne

giustificherebbero comunque l'accoglimento.

3. - Questioni analoghe a quella proposta dal TAR per il Veneto

sono state sollevate, su istanza di parte, con altre tre ordinanze,

emesse dal Consiglio di Stato, sez. VI, il 4 marzo 1977, dal TAR per la

Campania, il 20 febbraio 1979, e, infine, dal TAR per la Sicilia, il 12

dicembre 1980.

Dal Consiglio di Stato vengono denunciati, per contrasto con gli

artt. 3 e 32 della Costituzione, "in quanto dispongono che i periodi di

assenza e di congedo dei professori incaricati non possono superare, in

un triennio, la complessiva durata di duecento giorni", gli artt. 10 e

15 della legge n. 160 del 1955; dal TAR per la Campania, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, gli artt. 9 e 15; dal TAR per la

Sicilia, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 97, comma primo,

della Costituzione, gli artt. 9, 10 e 15. In tutti e tre i casi i

giudizi a quibus risultano promossi con ricorsi di insegnanti

incaricati a tempo indeterminato (professori Luigi Manzella, Sergio

Proto e Antonia Mercanti) contro i provvedimenti di licenziamento

adottati dall'autorità scolastica per avere essi superato, nell'ultimo

triennio, il suddetto limite massimo consentito di assenze per

malattia.

Anche queste ordinanze, con motivi in gran parte coincidenti con

quelli svolti nell'ordinanza del TAR per il Veneto, si basano

essenzialmente sui principi enunciati nella sentenza n. 39 del 1972 di

questa Corte. Si sottolinea inoltre come le differenze di status fra

insegnanti incaricati e professori di ruolo - che dovrebbero

giustificare, riguardo ai periodi consentiti di assenze per malattia,

il diverso trattamento previsto per i primi dalle norme impugnate -

tendano sotto vari aspetti a venir meno, come dimostrerebbe il fatto

che il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, ha statuito la non

licenziabilità degl'insegnanti non di ruolo, e che per vari aspetti il

legislatore sembrerebbe orientato verso una sempre più accentuata

stabilizzazione del personale docente non di ruolo.

Infine, riguardo al profilo prospettato con riferimento al

principio (art. 97 Cost.) del "buon andamento dell'amministrazione, cui

deve informarsi l'organizzazione dei pubblici uffici", si osserva che

la sussistenza - nelle disposizioni denunciate - di discrasie ancorate

a diversità di status (titolari ed incaricati), non appare in armonia

neanche con quest'ultimo principio.

4. - Nel giudizio promosso dal TAR per la Campania e in quello

promosso dal TAR per la Sicilia si sono costituiti, rispettivamente,

con atti di deduzioni depositati il 25 marzo 1980 e il 25 giugno 1981,

il prof. Proto e la prof.ssa Mercanti, concludendo per la fondatezza

della sollevata eccezione. Nei giudizi promossi dal Consiglio di

Stato, dal TAR per la Campania e dal TAR per la Sicilia è inoltre

intervenuta, con atti depositati rispettivamente il 22 luglio 1977, il

25 marzo 1980 e il 16 maggio 1981, per il Presidente del Consiglio dei

ministri, l'Avvocatura dello Stato, la quale, a sostegno della

richiesta che la questione sia dichiarata priva di fondamento, riprende

gli argomenti già addotti nel precedente atto di intervento nel

giudizio promosso dal TAR per il Veneto. Nell'intervento spiegato nel

giudizio promosso dal TAR per la Sicilia, l'Avvocatura riguardo al

richiamo all'art. 97 della Costituzione, assunto insieme con gli artt.

3 e 32, nell'ordinanza di rinvio, a norma di raffronto, obietta che il

richiamo stesso è fuori di luogo. A suo avviso, infatti, il precetto

costituzionale concerne l'organizzazione degli uffici, e non è quindi

invocabile in relazione a norme che, come quelle denunciate, riguardano

lo status del personale. Secondo l'Avvocatura, comunque, la questione,

non solo per quest'ultimo, ma anche per gli altri aspetti sotto i quali

è stata sollevata, sarebbe del tutto analoga a quella che con una

recente sentenza (n. 52 del 1981) la Corte costituzionale ha già

esaminato e dichiarato priva di fondamento.

5. - All'udienza pubblica del 5 maggio 1982, dopo la relazione

svolta dal Giudice Antonino De Stefano, l'avv. Angelo Foletto, per la

prof.ssa Fontana, ha chiesto si riconosca che la denunciata norma

doveva considerarsi abrogata per effetto degli artt. 62, 118 e 140 del

d.P.R. n. 417 del 1974, o in via subordinata se ne dichiari la

illegittimità costituzionale; per la fondatezza della questione ha

concluso anche l'avv. Francesco Tinaglia, per la prof.ssa Mercanti;

mentre l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota ha insistito per

la dichiarazione di non fondatezza. Considerato in diritto :

1. - Per il combinato disposto degli artt. 9, 10 e 15 della legge

19 marzo 1955, n. 160 (Norme sullo stato giuridico del personale

insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione

media, classica, scientifica, magistrale e tecnica), i professori

incaricati, che a causa di malattia si siano assentati dal servizio per

un periodo complessivo, nell'ultimo triennio, superiore a duecento

giorni, sono licenziati.

Le ordinanze del Consiglio di Stato, sez. VI, e dei Tribunali

amministrativi regionali per la Campania, per la Siclia e per il

Veneto, sollevano, come esposto in narrativa, questione di legittimità

costituzionale del su indicato disposto normativo, in riferimento,

tutte, all'art. 3 della Costituzione; in riferimento anche all'art. 32,

le ordinanze del Consiglio di Stato e del TAR per il Veneto; in

riferimento anche all'art. 97, l'ordinanza del TAR per la Sicilia. I

giudici a quibus ritengono ingiustificata la disparità del trattamento

riservato ai professori non di ruolo, nel caso di assenza per malattia,

rispetto a quello più favorevole, di cui godono invece i docenti di

ruolo. In alcune delle ordinanze si fa inoltre rilevare che la

disparità di trattamento è accentuata in considerazione delle

caratteristiche di maggiore stabilità che il rapporto d'impiego dei

suddetti insegnanti non di ruolo è venuto ad assumere con la durata a

tempo indeterminato degl'incarichi e la non licenziabilità per

indisponibilità di posti, per effetto degli artt. 1 della legge 13

giugno 1969, n. 282, e 2 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366,

convertito con modifiche in legge 26 luglio 1970, n. 571, vigenti al

tempo degl'impugnati provvedimenti. Si assume inoltre che il

trattamento medesimo contrasti con le esigenze di tutela della salute

come fondamentale diritto dell'individuo (art. 32 della Costituzione) e

di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 della

Costituzione).

2. - Le questioni di legittimità costituzionale sottoposte dalle

ordinanze di rimessione, pur essendo prospettate sotto vari profili,

sono in parte identiche e in parte connesse; i relativi giudizi

vengono, pertanto, riuniti per essere decisi con unica sentenza.

3. - La difesa di una parte (prof.ssa Fontana) ha preliminarmente

eccepito che le impugnate norme sarebbero state abrogate dalle

successive leggi, e comunque non sarebbero applicabili agl'insegnanti

incaricati a tempo indeterminato (categoria alla quale appartengono

tutti i ricorrenti). L'assunto, già disatteso nei giudizi a quibus,

non trova conforto nemmeno nella giurisprudenza del Consiglio di Stato

e dei tribunali amministrativi regionali. Ben vero - è stato in

proposito osservato - che l'art. 62 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417,

ha esteso al personale docente le norme in tema di aspettativa per

infermità, dettate per gl'impiegati civili dello Stato dal t.u. 10

gennaio 1957, n. 3; ma il successivo art. 118 dello stesso decreto ha

precisato che le sue disposizioni si applicano, in quanto compatibili,

anche al personale non di ruolo, "salva diversa particolare

disposizione" della disciplina che lo concerne. Rientrando, appunto,

in questa ipotesi, hanno conservato il loro vigore le denunciate norme.

Sulle quali è stato del pari escluso abbiano inciso, rendendole

inapplicabili, la legge n. 282 del 1969, con la quale fu introdotto

l'incarico a tempo indeterminato, e il d.l. n. 366 del 1970, convertito

con modificazioni in legge n. 571 del 1970, con cui fu sancita la non

licenziabilità degl'insegnanti incaricati a tempo indeterminato.

Questi sono stati, infatti, considerati equiparabili, ai fini

dell'assenza dal servizio per malattia, agl'incaricati in servizio

continuativo da almeno cinque anni, venendo così ammessi a fruire del

periodo di centottanta giorni per anno scolastico, consentito a questi

ultimi dalla lettera c) dell'art. 9; ma sempre soggiacendo anch'essi,

secondo il disposto dei successivi artt. 10 e 15, al limite dei

complessivi duecento giorni per triennio, ed al licenziamento, ove

oltrepassato tale limite. Circa la non licenziabilità si è poi

rilevato che essa è stata contemplata solo per la ipotesi della

indisponibilità dei posti, non potendo quindi venire estesa anche alla

perdita del posto dovuta a fatti imputabili all'insegnante.

Respinta la mossa eccezione alla luce della menzionata

giurisprudenza, dalla quale la Corte non ravvisa motivo di discostarsi,

può procedersi all'esame della sollevata questione di legittimità

costituzionale.

4. - La questione non è fondata: essa non trova supporto in alcuno

degl'invocati parametri costituzionali.

Circa la lamentata disparità di trattamento dei docenti non di

ruolo rispetto a quelli di ruolo, in ordine alla disciplina

dell'assenza dal servizio per malattia, tutte le ordinanze fanno

richiamo, a sostegno del loro dubbio, alla sentenza di questa Corte n.

39 del 1972: con la quale, nel dichiarare l'illegittimità

costituzionale dell'art. 3, comma primo, del d.l.C.P.S. 4 aprile 1947,

n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di

ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato, limitatamente alla

parte in cui, nei casi di assenza dal servizio per malattia, condiziona

il mantenimento del rapporto d'impiego per tre mesi al compimento di un

anno di servizio, fu in motivazione affermato che "nessuna valida e

razionale giustificazione riesce a scorgere la Corte nell'adozione da

parte del legislatore del diverso trattamento normativo dell'assenza

per malattia a seconda che trattasi di personale di ruolo o non di

ruolo".

Occorre peraltro ricordare quanto nella stessa sentenza si ebbe a

precisare, e cioè che la possibilità di un differente trattamento

sussiste "quando la disparità trovi fondamento su presupposti logici

obiettivi". Ora la Corte, in quell'occasione, limitatamente alla

particolare fattispecie sottoposta al suo esame (concernente l'assoluta

esclusione, sancita dalla norma impugnata, del diritto dell'impiegato

non di ruolo, prima del compimento di un anno di servizio, a un

qualsiasi periodo di assenza per malattia) ha riscontrato che "non vi

era ragione di differenziare il personale di ruolo da quello non di

ruolo". Ma non per questo - come si osserva in una successiva sentenza

di questa Corte, n. 52 del 1981 (con la quale sono state dichiarate non

fondate le questioni sollevate, riguardo alla durata massima delle

assenze per malattia, in ordine ad altre disposizioni dello stesso su

citato art. 3 d.l.C.P.S. n. 207 del 1947) - "può ritenersi che con la

menzionata sentenza n. 39 del 1972 sia stata effettuata una totale

equiparazione del personale di ruolo e non di ruolo in ordine alla

tutela da accordare in caso d'infermità, con la conseguenza che non

sia consentito al legislatore realizzare tale tutela in modi diversi a

seconda della peculiare natura del rapporto d'impiego non di ruolo".

Per quanto in particolare concerne il rapporto che lega i docenti

non di ruolo all'amministrazione dello Stato, è pacifico che il canale

ordinario per il reclutamento del personale docente nella scuola

secondaria resta - e così dev'essere alla luce dell'ultimo comma

dell'art. 97 della Costituzione - il pubblico concorso, con il

conseguente instaurarsi di un rapporto di pubblico impiego di ruolo.

Anche la legge 20 maggio 1982, n. 270, ribadisce, all'art. 1, che

"l'accesso ai ruoli del personale docente... avviene mediante concorsi

per esami"; e nel dettare norme per la "sistemazione del personale

precario esistente", prevede nel contempo "l'adozione di misure idonee

ad evitare la formazione del precariato". In contrapposto, il rapporto

d'impiego del docente non di ruolo, pur nell'ampio ricorso che ad esso

è stato fatto, è sempre contrassegnato da un carattere di

straordinarietà e di transitorietà, traendo la sua giustificazione da

"esigenze eccezionali ed indilazionabili": doversi, cioè, provvedere

all'insegnamento in mancanza di personale docente di ruolo, con

quell'urgenza che non consente di attendere l'espletamento del concorso

per coprire la relativa vacanza.

Sussiste, pertanto, nel rapporto d'impiego dei docenti, quella

differenziazione, che la citata sentenza n. 52 del 1981 ha già posto

in luce su un piano generale, tra pubblico impiego di ruolo e non di

ruolo. Diverso è, cioè, il presupposto genetico di ciascuno dei due

rapporti, in quanto i docenti di ruolo sono chiamati ad esercitare

l'insegnamento in modo stabile e permanente, mentre i docenti non di

ruolo vengono assunti per fronteggiare esigenze transitorie e

straordinarie.

Ma tali esigenze, alla stregua di quanto rilevato nella richiamata

sentenza n. 52 del 1981, non potrebbero più venir soddisfatte ove il

docente non di ruolo, dopo uno o più periodi di assenza per

infermità, non fosse ancora in grado di riprender servizio. Compete,

perciò, al legislatore di predeterminare la durata massima complessiva

dell'assenza per malattia che può essere consentita in un certo arco

di tempo al docente non di ruolo, al fine di contemperare la tutela

della posizione dell'insegnante incaricato con l'indispensabile

svolgimento dell'insegnamento, cui presiede l'interesse

costituzionalmente protetto al buon andamento della pubblica

amministrazione (art. 97, comma primo, della Costituzione): in questa

sfera, infatti, ovviamente rientra anche la struttura pubblica,

mediante la quale viene impartita l'istruzione nelle scuole statali,

secondo il precetto del comma secondo dell'art. 33 della Costituzione.

La diversa durata del periodo complessivo massimo di assenza per

infermità, stabilita dal legislatore per i docenti non di ruolo,

rispetto a quella più ampia prevista per i docenti di ruolo, si

ricollega così ai diversi presupposti dei relativi rapporti, in ciò

trovando una spiegazione che non appare viziata da irrazionalità.

Spiegazione che mantiene la sua validità anche per quella particolare

categoria di docenti non di ruolo, rappresentata dagl'incaricati a

tempo indeterminato. Tale incarico, previsto dall'art. 1 della legge n.

282 del 1969 (e non più consentito per effetto dell'art. 1 della legge

9 aprile 1978, n. 463, che ha abrogato detta norma, ripristinando

l'incarico annuale), è indubbiamente contraddistinto da una minore

"precarietà" temporale rispetto agli altri incarichi d'insegnamento,

corroborata poi dalla non licenziabilità per sopravvenuta

indisponibilità dei posti, cui si è già fatto cenno. Ma i benefici

accordati dal legislatore a questa categoria di docenti non di ruolo,

non possono certo valere ad equipararli in toto ai docenti di ruolo,

sì da cancellare quella diversità di presupposti che caratterizza i

due tipi di rapporto di pubblico impiego e che giustifica la disparità

di trattamento denunciata a questa Corte.

Per le su esposte considerazioni la questione in esame va

dichiarata non fondata in riferimento agli artt. 3 e 97 della

Costituzione.

5. - Egualmente priva di fondamento la questione appare in

relazione all'art. 32 della Costituzione.

Non v'ha dubbio che il bene afferente alla salute sia da

comprendere tra le posizioni soggettive direttamente garantite dalla

Costituzione (sentenza di questa Corte n. 88 del 1979). Ma la tutela,

commessa allo Stato dal precetto costituzionale, del diritto alla

salute, riconosciuto come diritto fondamentale dell'individuo, oltre

che come interesse della collettività, può, ove necessario,

incontrare limiti oggettivi: non soltanto nella stessa organizzazione

dei servizi sanitari (sentenza di questa Corte n. 175 del 1982), ma ben

anche nella esigenza della concomitante tutela di altri interessi, del

pari costituzionalmente protetti: quale, nella specie, l'interesse al

buon andamento della pubblica amministrazione, nella cui cerchia, come

si è innanzi detto, rientra l'organizzazione delle scuole statali.

Pertanto, la tutela del diritto alla salute del docente non di

ruolo, nell'ambito dello svolgimento del suo rapporto di pubblico

impiego, razionalmente si concreta nel consentirgli, in caso di assenza

dal servizio per infermità, di mantenere in essere il rapporto, nel

mentre provvede a curarsi per riacquistare così quel livello di

idoneità psicofisica ritenuto indispensabile per l'esercizio

dell'attività didattica. Ma l'assenza non può ovviamente essere

illimitata. Del resto, in tutto l'ambito della pubblica amministrazione

non è mai riconosciuto all'impiegato il diritto ad un'assenza

illimitata dal servizio a causa d'infermità; è sempre stabilito,

invece, un periodo più o meno lungo, decorso il quale, ove l'impiegato

non sia in grado di riprendere servizio, si fa luogo alla cessazione

del rapporto d'impiego, applicando, secondo i casi, gl'istituti

all'uopo preordinati (collocamento a riposo per motivi di salute,

dispensa dal servizio per inabilità fisica, licenziamento, ecc.).

Anche per gl'insegnanti incaricati, dunque, l'assenza dal servizio

per infermità deve necessariamente restare circoscritta in un arco di

tempo, la cui complessiva massima estensione spetta al legislatore -

come innanzi si è detto - predeterminare, contemperando le

contrapposte esigenze del docente e della scuola, senza che per questo

ne risulti vulnerato il precetto dell'art. 32 della Costituzione. Né

contrasta con tale precetto l'aver stabilito per i docenti non di

ruolo, per le ragioni innanzi cennate, un periodo massimo di assenza

per malattia meno ampio di quello riconosciuto ai docenti di ruolo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 704 R.O. 1976, 287 R.O.

1977, 996 R.O. 1979, 419 R.O. 1981.

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

sollevata, in riferimento agli artt. 3,32 e 97 della Costituzione, con

le ordinanze emesse in data 18 maggio 1976 dal TAR per il Veneto (R.O.

n. 704 del 1976),4 marzo 1977 dal Consiglio di Stato, Sez. VI (R.O. n.

287 del 1977), 20 febbraio 1979 dal TAR per la Campania (R.O. n. 996

del 1979),12 dicembre 1980 dal TAR per la Sicilia (R.O. n. 419 del

1981), degli artt. 9, 10 e 15 della legge 19 marzo 1955, n. 160 (Norme

sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle

scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica,

magistrale e tecnica).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'l luglio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:212 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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