1. L'insegnamento impartito nelle Scuole comprende l'istruzione fino al termine degli studi medi superiori. Esso puo' articolarsi come segue: - ciclo materno, - ciclo elementare, di cinque anni d'insegnamento, - ciclo secondario, di sette anni d'insegnamento. Per quanto possibile, le Scuole terranno conto delle esigenze in materia di formazione tecnica, in cooperazione con il sistema scolastico del paese ospitante. 2. L'insegnamento e' impartito dagli insegnanti a cui viene dato comando o che sono designati dagli Stati membri, conformemente alle decisioni prese dal Consiglio superiore secondo la procedura di cui all'articolo 12, punto 4. 3. a) Qualsiasi proposta di modifica della struttura di base di una Scuola richiede la votazione all'unanimita' dei rappresentanti degli Stati membri in sede di Consiglio superiore.

  • b)Qualsiasi proposta di modifica del regime statutario degli insegnanti richiede la votazione all'unanimita' del Consiglio superiore.

Testo vigente dal 23 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-06;151~art3 · fonte del testo

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