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((I progetti per la costruzione di imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore alle cinque tonnellate devono essere firmati da persona abilitata alla progettazione delle costruzioni navali, a norma degli articoli 277 e 278 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni. Ai fini dell'applicazione dei suddetti articoli le costruzioni con materiali tecnologicamente avanzati sono equiparate alle costruzioni metalliche. I progetti per la costruzione di imbarcazioni da diporto possono essere firmati anche da coloro che abbiano conseguito apposita abilitazione, mediante esame da sostenere con le modalita' e il programma stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con il Ministro dei trasporti, e che siano iscritti nel registro di cui all'articolo 275 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione di cui al primo comma, in base alle norme stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con il Ministro dei trasporti. I maestri d'ascia possono costruire imbarcazioni da diporto in legno di stazza lorda superiore alle cinque tonnellate, anche senza formale progetto, purche' presentino, all'atto della dichiarazione di costruzione, un disegno schematico contenente i dimensionamenti delle strutture essenziali. Il titolare della ditta costruttrice deve indicare un responsabile della costruzione)).

Testo in vigore dal 5 giugno 1986 al 27 maggio 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 giugno 1986

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1976 al 5 giugno 1986. 149 parole tolte, 163 parole aggiunte.

I progetti per la costruzione di imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore alle tolto: 5 aggiunto: cinque tonnellate devono essere firmati da persona abilitata alla progettazione delle costruzioni navalitolto: . Il titolare della ditta costruttrice deve indicare un responsabile della costruzione. Sono altresi' considerati abilitati alla costruzione di imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore alle 5 tonnellate, i "maestri d'ascia", gia' abilitati a costruire natanti da pesca e da traffico fino a 50 tonnellate. I soci ordinari delle associazioni progettisti della nautica da diporto, riconosciute con modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti, sono abilitati, previo esame da effettuarsi presso il Registro navale italiano - in base al programma stabilitoaggiunto: , a norma degli articoli 277 e 278 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni. Ai fini dell'applicazione dei suddetti articoli le costruzioni con materiali tecnologicamente avanzati sono equiparate alle costruzioni metalliche. I progetti per la costruzione di imbarcazioni da diporto possono essere firmati anche da coloro che abbiano conseguito apposita abilitazione, mediante esame da sostenere con le modalita' e il programma stabiliti con decreto del Ministro tolto: per la marina mercantile aggiunto: della marina mercantile, emanato di concerto con il Ministro tolto: per i trasporti - a firmare i progetti per la costruzione di imbarcazioni da diporto e ad essere iscritti nei registri aggiunto: dei trasporti, e che siano iscritti nel registro di cui all'articolo 275 tolto: e seguenti del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazionetolto: , approvato aggiunto: di cui al primo comma, in base alle norme stabilite con decreto del tolto: Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni, ove abbiano i requisiti richiesti dai numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 278 del medesimo regolamento aggiunto: Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con il Ministro dei trasporti. I maestri d'ascia possono costruire imbarcazioni da diporto in legno di stazza lorda superiore alle cinque tonnellate, anche senza formale progetto, purche' presentino, all'atto della dichiarazione di costruzione, un disegno schematico contenente i dimensionamenti delle strutture essenziali. Il titolare della ditta costruttrice deve indicare un responsabile della costruzione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art3 · fonte del testo

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