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I progetti per la costruzione di imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore alle 5 tonnellate devono essere firmati da persona abilitata alla progettazione delle costruzioni navali. Il titolare della ditta costruttrice deve indicare un responsabile della costruzione.

Testo in vigore dal 18 marzo 1971 al 4 aprile 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art3 · fonte del testo

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