Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 giugno 1986 al 13 agosto 1994. Leggi il testo vigente →

((Sono natanti:

  • a)le unita' da diporto a remi;
  • b)le unita' da diporto di lunghezza non superiore a sei metri o munite di certificato attestante una stazza lorda non superiore alle tre tonnellate purche' la potenza del motore di cui siano eventualmente fornite non superi 18.4 chilowatt, pari a venticinque cavalli. I natanti sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione di cui all'articolo 5 e della relativa licenza. I natanti possono navigare entro sei miglia dalla costa, salvo quelli indicati nel comma seguente. I natanti comunemente denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, tavole a vela, scooters acquatici, mezzi similari e natanti a vela con superficie velica non superiore a quattro metri quadrati, possono navigare entro il limite di un miglio dalla costa. L'autorita' marittima puo' estendere o ridurre detto limite in relazione a particolari condizioni locali. I natanti indicati nel presente articolo sono soggetti alle determinazioni dell'autorita' competente per quanto attiene i limiti di velocita' e le zone dello specchio acqueo nelle quali non e' consentita la navigazione. Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti, vengono stabilite le norme tecniche per determinare il numero massimo delle persone trasportabili, nonche' il numero minimo delle persone componenti l'equipaggio dei natanti di cui al presente articolo)).
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 marzo 1976, n.51

2

La L. 6 marzo 1976, n.51, ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Per le cessioni e le importazioni delle imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore a 12 tonnellate, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dall'articolo 7 della presente legge, l'imposta del valore aggiunto e' dovuta nella misura del 18 per cento".

Testo in vigore dal 5 giugno 1986 al 13 agosto 1994

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 giugno 1986

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1976 al 5 giugno 1986. 180 parole tolte, 173 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: I natanti comunemente denominati jole, pattini, sandolini, mosconi e simili, non provvisti di motore, sono esclusi dall'obbligo della iscrizione di cui all'articolo 5 e della relativa licenza.Sono parimenti esclusi dall'obbligo richiamato dal comma precedente i natanti con vela di superficie complessivamente non superiore, in opera,a 4 metri quadrati. Sono ugualmente esclusi dall'obbligo richiamato al primo comma del presente articolo le lance, le lancette, i canotti pneumatici, nonche' i natantiaggiunto: Sono natanti:

aggiunto: a) le unita' da diporto a remi;

aggiunto: b) le unita' da diporto di lunghezza non superiore a tolto: 6 metri, o muniti di apposito aggiunto: sei metri o munite di certificato attestante una stazza lorda non superiore tolto: a 3 tonnellate, anche se provvisti di motore di potenza non superiore a 20 CV. Ferma restando l'osservanza delle norme sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, i natanti di cui al primo comma del presente articolo aggiunto: alle tre tonnellate purche' la potenza del motore di cui siano eventualmente fornite non superi 18.4 chilowatt, pari a venticinque cavalli. I natanti sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione di cui all'articolo 5 e della relativa licenza. I natanti possono navigare entro tolto: il limite di 1 miglio aggiunto: sei miglia dalla costa, tolto: quelli di cui al secondo comma, aggiunto: salvo quelli indicati nel comma seguente. I natanti comunemente denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, tavole a vela, scooters acquatici, mezzi similari e natanti a vela con superficie velica non superiore a quattro metri quadrati, possono navigare entro il limite di tolto: 500 metri dalla costa, e quelli indicati nel terzo comma entro il limite di 6 miglia dalla costa. E' in facolta' dell'autorita' marittima di ridurre o di estendere il limite per i natanti di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo, e di stabilire aggiunto: un miglio dalla costa. L'autorita' marittima puo' estendere o ridurre detto limite in relazione a particolari condizioni locali. I natanti indicati nel presente articolo sono soggetti alle determinazioni dell'autorita' competente per quanto attiene i limiti di velocita' e le zone tolto: di aggiunto: dello specchio acqueo nelle quali non tolto: sia consentita la circolazione aggiunto: e' consentita la navigazione. Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti, vengono stabilite le norme tecniche per determinare il numero massimo delle persone trasportabili, nonche' il numero minimo delle persone componenti l'equipaggio dei natanti di cui al presente articolo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art13 · fonte del testo

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