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Sono natanti:

  • a)le unita' da diporto a remi;
  • b)le unita' da diporto di lunghezza dello scafo pari o inferiore a 10 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati;
  • c)ogni unita' da diporto di cui alla lettera a) e alla lettera b), destinata dal proprietario alla sola navigazione in acque interne. I natanti sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nei registri di cui all'articolo 5, della licenza di navigazione di cui all'articolo 9 e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 12. I natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nei registri delle imbarcazioni da diporto ed in tale caso ne assumono il regime giuridico. I natanti non marcati CE possono navigare:
  • a)entro 6 miglia dalla costa, ad eccezione di quelli denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalo', tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, che possono navigare entro un miglio dalla costa, nonche' degli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari, disciplinati con ordinanze delle competenti autorita' marittime e della navigazione interna; per la conduzione degli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari sono richieste la maggiore eta' e la patente nautica, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, e le predette ordinanze ne disciplinano restrittivamente la navigazione entro un miglio dalla costa;
  • b)entro 12 miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico autorizzato o notificato; in tale caso durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformita' ovvero l'attestazione di idoneita' rilasciata dal predetto organismo. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza, di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni. 5. L'utilizzazione dei natanti da diporto finalizzata alla locazione o al noleggio per finalita' ricreative o per usi turistici di carattere locale e' disciplinata, per quanto concerne le modalita' della loro condotta, con ordinanza del capo del circondario

Testo in vigore dal 29 luglio 2003 al 15 settembre 2005

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Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 29 luglio 2003

Confronto con la versione in vigore dal 13 agosto 1994 al 29 luglio 2003. 223 parole tolte, 283 parole aggiunte in 4 capoversi.

b) le unita' da diporto tolto: aventi lunghezza fuori tutto non superiore a metri 7,50 se a motore e a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario, ed i motovelieri aventi lunghezza fuori tutto non superiore a metri 10.. La lunghezza fuori tutto e' la distanza, misurata in linea retta, tra il punto estremo anteriore della prora e il punto estremo posteriore della poppa, escluse tutte le appendici come le delfiniere, il bompresso, le piattaforme poppiere, le falchette e similari aggiunto: di lunghezza dello scafo pari o inferiore a 10 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati;

aggiunto: c) ogni unita' da diporto di cui alla lettera a) e alla lettera b), destinata dal proprietario alla sola navigazione in acque interne. I natanti sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione aggiunto: nei registri di cui all'articolo 5 tolto: e della relativa licenzaaggiunto: , della licenza di navigazione di cui all'articolo 9 e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 12. I natanti tolto: possono navigare entro sei aggiunto: da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nei registri delle imbarcazioni da diporto ed in tale caso ne assumono il regime giuridico. I natanti non marcati CE possono navigare:

aggiunto: a) entro 6 miglia dalla costa, tolto: salvo quelli indicati nel comma seguente. I natanti comunemente aggiunto: ad eccezione di quelli denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, aggiunto: pedalo', tavole a velatolto: , scooters acquatici, mezzi similari e natanti a vela con superficie velica non superiore a tolto: quattro aggiunto: 4 metri quadrati, aggiunto: che possono navigare entro tolto: il limite di un miglio dalla costatolto: . L'autorita' marittima puo' estendere o ridurre detto limite in relazione a particolari condizioni locali. La navigazione e l'utilizzazione delle unita' da diporto denominate acquascooters oaggiunto: , nonche' degli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari tolto: sono disciplinateaggiunto: , disciplinati con ordinanze delle competenti autorita' marittime tolto: o aggiunto: e della navigazione internatolto: .. I natanti indicati nel presente articolo sono soggetti alle determinazioni dell'autorita' competente per quanto attiene i limiti di velocita' e le zone dello specchio acqueo nelle quali non e' consentita la navigazione. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione vengono stabilite le norme tecniche per determinare il numero massimo delle persone trasportabili, il numero minimo delle persone componenti l'equipaggio dei natanti di cui al presente articolo, nonche' la potenza minima e massima dei motori installabili a bordo di detti natanti, in base al loro dislocamento ed alle altre caratteristiche strutturali.aggiunto: ; per la conduzione degli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari sono richieste la maggiore eta' e la patente nautica, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, e le predette ordinanze ne disciplinano restrittivamente la navigazione entro un miglio dalla costa;

aggiunto: b) entro 12 miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico autorizzato o notificato; in tale caso durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformita' ovvero l'attestazione di idoneita' rilasciata dal predetto organismo. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza, di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni. 5. L'utilizzazione dei natanti da diporto finalizzata alla locazione o al noleggio per finalita' ricreative o per usi turistici di carattere locale e' disciplinata, per quanto concerne le modalita' della loro condotta, con ordinanza del capo del circondario

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art13 · fonte del testo

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