Confronto con la versione in vigore dal 22 ottobre 1996 al 29 luglio 2003. 593 parole tolte, 144 parole aggiunte in 5 capoversi.
Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime tolto: ed aggiunto: e in quelle interne. E' navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativitolto: , dai quali esuli il fine di lucro. tolto: In materia di navigazione da diporto, per tutto cio' che non sia espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nel codice della navigazione, nei relativi regolamenti di esecuzione e nelle altre leggi speciali. Ai fini della presente leggetolto: , le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:
a) aggiunto: "unita' da diportoaggiunto: ": ogni costruzione aggiunto: di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
b) aggiunto: "nave da diportotolto: : ogni costruzione a motore o a vela, anche se con motore ausiliario, destinata alla navigazione da diporto avente lunghezza fuori tuttoaggiunto: ": ogni unita' con scafo di lunghezza superiore a 24 metriaggiunto: , misurata secondo gli opportuni standard armonizzati;
c) aggiunto: "imbarcazione da diportoaggiunto: ": ogni unita' tolto: destinata alla navigazione da diporto avente lunghezza fuori tutto superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario aggiunto: con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati;
d) aggiunto: "natante da diportotolto: : ogni unita' da diporto avente lunghezza fuori tutto non superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario. E'aggiunto: ": le unita' individuate ai sensi dell'articolo 13 della presente legge. Le unita' da diporto tolto: a vela con motore ausiliario quella in cui il rapporto tra superficie in metri quadrati di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse, compresi l'eventuale fiocco genoa e le vele di strallo (escluso lo spinnaker) e la potenza del motore in cavalli o in kW e' superiore rispettivamente a 2 o 2,72. E' motoveliero l'unita' da diporto a propulsione mista, meccanica e a vela, in cui il rapporto tra superficie in metri quadrati di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse, compreso l'eventuale fiocco genoa e le vele di strallo e con esclusione dello spinnaker, e la potenza del motore in cv o in kw sia superiore o uguale rispettivamente a 1 o a 1,36 e non superiore a 2 o a 2,72 aggiunto: possono essere utilizzate mediante contratti di locazione e di noleggio e per l'insegnamento della navigazione da diporto, nonche' come unita' appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo. Ai fini tolto: dell'applicazione delle norme del codice della navigazione, dei relativi regolamenti di esecuzione e delle altre leggi speciali, le imbarcazioni da diporto sono equiparate, ad ogni effetto, alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle 10 tonnellate se a propulsione meccanica ed alle 25 in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di 24 metri. Per aggiunto: della presente legge, per potenza del motoretolto: , ai fini della presente legge, si intende la potenza massima di esercizio tolto: come definitaaggiunto: , come definita dalla norma armonizzata adottata con decreto del Ministro tolto: per la marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti. Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti, sono emanate le norme relative all'omologazione, al collaudo ed all'accertamento della potenza dei motori. La fabbrica costruttrice rilascia, per ciascun esemplare di motore di una serie il cui prototipo sia stato omologato, una dichiarazione attestante che detto esemplare e' conforme in tutte le sue parti al tipo omologato. Di tale dichiarazione, che deve essere redatta su modello stabilito con il decreto di cui al comma precedente, la fabbrica che la rilascia assume piena responsabilita' civile e penale. L'autorita' che ha proceduto all'omologazione ha facolta' di sottoporre ad accertamenti di controllo i motori omologati. Gli accertamenti possono essere effettuati sia presso le fabbriche costruttrici, sia presso le sedi di vendita situate nel territorio nazionale. Gli accertamenti sono compiuti da funzionari muniti di apposita delega ministeriale; i funzionari hanno libero accesso nei locali di costruzione o di vendita e provvedono al prelievo di campioni disponendo per la effettuazione delle prove. Le prove di accertamento sono effettuate in contraddittorio con il costruttore o con il venditore, oppure con persona munita dei poteri di rappresentanza dell'uno o dell'altro, i relativi oneri sono a carico del titolare dell'impianto di costruzione e del punto di vendita, presso il quale ha luogo l'accertamento. L'efficacia della omologazione puo' essere sospesa dall'autorita' che l'ha rilasciata in caso di accertata difformita', anche parziale, di uno o piu' esemplari della serie rispetto al tipo omologato. L'omologazione puo' essere revocata quando sia stato adottato piu' di un provvedimento di sospensione. aggiunto: delle attivita' produttive ai sensi dell'allegato II, punto 4, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni. 6. Per ogni singolo motore il costruttore, ovvero il suo legale rappresentante o rivenditore autorizzato stabilito nell'Unione europea, rilascia la dichiarazione di potenza su modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti