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Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime ed in quelle interne. E' navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro. In materia di navigazione da diporto, per tutto cio' che non sia espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nel codice della navigazione, nei relativi regolamenti di esecuzione e nelle altre leggi speciali. Ai fini della presente legge le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate, rispettivamente, "imbarcazioni da diporto" se di stazza lorda fino alle 50 tonnellate, e "navi da diporto" se di stazza lorda superiore alle 50 tonnellate. E' imbarcazione da diporto a vela con motore ausiliario quella il cui rapporto tra superficie totale in metri quadrati e potenza del motore in cavalli e' superiore a 2. Ai fini della applicazione delle norme del codice della navigazione, dei relativi regolamenti di esecuzione e delle altre leggi speciali, le imbarcazioni da diporto sono equiparate, ad ogni effetto, alle navi e ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle 10 tonnellate se a propulsione meccanica, ed alle 25 in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di 50 tonnellate. Per potenza del motore, ai fini previsti dalla presente legge, si intende la potenza massima di esercizio, come accertata e definita secondo le norme approvate con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

Testo in vigore dal 18 marzo 1971 al 4 aprile 1976

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