L'articolo 16 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e' sostituito dal seguente: "L'ultimo comma della nota alla tariffa E allegata al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modifiche, e' sostituito dai seguenti: "Sono esenti dal pagamento delle tasse stabilite dalla presente tariffa le navi e le imbarcazioni da diporto a motore ed a vela con motore ausiliario, come definite all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, abilitate alla navigazione oltre sei miglia dalla costa, salvo che effettuino la navigazione nelle acque interne e non siano abbonate alla tassa di stazionamento. Sono escluse dall'ambito di applicazione del tributo le navi soggette all'obbligo del ruolo d'equipaggio"".

Testo vigente dal 6 maggio 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-04-20;153~art1 · fonte del testo

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