Per le opere di urbanizzazione secondaria che il comune deve eseguire in relazione alla costruzione di centrali termiche di qualsiasi tipo e di centrali idroelettriche di accumulazione mediante pompaggio, l'ENEL e' tenuto a corrispondere, in sostituzione degli obblighi previsti dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, al comune nel cui territorio deve essere installato l'impianto, un contributo di L. 2.200 per chilowatt di potenza nominale dell'impianto stesso. Il contributo di cui al comma precedente e' indicizzato annualmente sulla base dei parametri del collegio nazionale dei costruttori. Per l'adempimento di quanto previsto nel primo comma del presente articolo, l'ENEL ed i comuni interessati sono tenuti a stipulare, entro trenta giorni dalla richiesta dell'ENEL, apposita convenzione sostitutiva di quella prevista nell'articolo 28, quinto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765. Nel caso in cui la centrale ricada sul territorio di piu' comuni, il contributo predetto e' ripartito proporzionalmente con decreto del presidente della regione nella quale e' installato l'impianto stesso, sentiti, ove necessario, i presidenti delle altre regioni interessate. Analogamente provvede la regione per l'ipotesi in cui sia necessario destinare parte dei contributi ad opere di urbanizzazione da realizzare a cura della regione stessa o delle province. Il pagamento della somma e' effettuato gradualmente in relazione allo stato di avanzamento delle opere di urbanizzazione. 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 7 febbraio 2002, n. 7, convertito con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2002, n. 55

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Il D.L. 7 febbraio 2002, n. 7, convertito con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2002, n. 55 ha disposto (con l'art. 1 comma 5) che fino al 31 dicembre 2003 e' sospesa l'efficacia dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393 relativamente alle centrali termoelettriche e turbogas, alimentate da fonti convenzionali, di potenza termica complessiva superiore a 300 MW. Restano fermi gli obblighi di corresponsione dei contributi dovuti sulla base delle convenzioni in essere.

Testo vigente dal 11 aprile 2002

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 aprile 2002

Confronto con la versione in vigore dal 23 agosto 1975 al 11 aprile 2002.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 7 febbraio 2002, n. 7, convertito con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2002, n. 55

    Il D.L. 7 febbraio 2002, n. 7, convertito con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2002, n. 55 ha disposto (con l'art. 1 comma 5) che fino al 31 dicembre 2003 e' sospesa l'efficacia dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393 relativamente alle centrali termoelettriche e turbogas, alimentate da fonti convenzionali, di potenza termica complessiva superiore a 300 MW. Restano fermi gli obblighi di corresponsione dei contributi dovuti sulla base delle convenzioni in essere.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-08-02;393~art15 · fonte del testo

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